Art. 34. Chi in tempo debito (art. 32 e 33) non restituisce le opere avute in prestito dalla biblioteca, e' sospeso dal prestito. So entro un mese dalla notificazione della sospensione non abbia restituito il libro o non l'abbia sostituito con un altro esemplare identico, viene escluso dal prestito ed invitato dal capo della biblioteca a versare alla tesoreria dello Stato una somma corrispondente al doppio del valore venale del libro e della sua rilegatura. Se si tratti di un libro fuori di commercio, il valore di esso e' fissato dal bibliotecario. Chi non ottemperi a questa disposizione e' dal capo della biblioteca denunziato all'autorita' giudiziaria per il risarcimento dei danni. L'elenco di questi esclusi dal prestito e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione.