Art. 38. Chi e' sospeso dal prestito puo' osservi riammesso dal capo della biblioteca, a cui deve rivolgere domanda legale in carta da bollo da 60 centesimi. Chi fu escluso dal prestito, dopo aver risarcito il danno recato alla biblioteca, deve, per chiedere la riammissione, rivolgere, per mezzo del capo della biblioteca, legale istanza al ministro il quale delibera, sentito il parere del capo della biblioteca.