Art. 40. Il prestito fra biblioteche di citta' diverse e' istituito per giovare agli studi di carattere superiore, ed e' ristretto ai libri che non sono esclusi dal prestito locale (art. 5). L'opera si considera come prestata alla biblioteca richiedente che pno' darla in prestito a domicilio, qualora la biblioteca cui il libro appartiene non lo vieti.