Art. 42. Per il prestito esterno le biblioteche governative si servono dei registri a matrice conforme ai moduli A e B. Le richieste e gli avvisi di spedizione, di ricevimento e di restituzione debbono esser firmati dal capo della biblioteca. Ciascuna biblioteca non puo' avere in prestito da un'altra biblioteca piu' di quindici opere ad un tempo.