Art. 44. I prefetti di Provincia, i provveditori agli studi, i sopraintendenti, i direttori delle R. gallerie, musei e scavi del Regno, i direttori dei RR. archivi di Stato e i capi delle scuole medie (questi ultimi anche per gl'insegnanti da essi dipendenti), debbono sempre dirigere le domande di prestito ad una delle biblioteche pubbliche governative locali, e per mezzo di essa alle biblioteche pubbliche governative di altre citta'. Qualora essi risiedano in una citta' dove non siano biblioteche pubbliche governative, possono rivolgersi direttamente alla viciniore e per mezzo di essa anche alle nazionali centrali. Non possono ottenere in prestito da una stessa biblioteca piu' di cinque opere alla volta, ne' darne in prestito piu' di due alla stessa persona. Sono per questo servizio prescritti i moduli, le ricevute e i registri del prestito locale.