Art. 49. Le biblioteche provinciali e comunali ammesse al prestito rivolgono direttamente la loro domanda alle biblioteche pubbliche governative locali o della citta' viciniore o per mezzo di questa anche alle biblioteche nazionali centrali. Non possono ottenere in prestito da una stessa biblioteca piu' di cinque opere alla volta. Sono per questo servizio prescritti i moduli, le ricevute e i registri del prestito delle biblioteche pubbliche governative.