Art. 5. Sono parimenti esclusi dal prestito: a) gli spartiti e i pezzi musicali, i romanzi, i racconti, le commedie, i libri di frivolo argomento o di mero passatempo; b) i giornali politici dell'annata in corso, e gli ultimi due numeri dei periodici e delle riviste in corso di pubblicazione; c) i volumi di giornali, di periodici e riviste che per alcuna ragione siano da considerare come molti rari; d) le enciclopedie, i dizionari, le miscellanee in volumi e le raccolte poligrafiche d'uso frequente e le opere collocate nelle sale di consultazione; e) i compendi, i libri di testo in uso nelle scuole; f) i libri pubblicati nell'ultimo biennio, per sei mesi dal loro ingresso in biblioteca; g) i libri non ancora registrati, non bollati ne' numerati, i libri o fascicoli non cuciti in maniera da garantire la loro conservazione, quelli prenotati per lo studio o d'uso frequente nelle sale di lettura e quelli occorrenti per i lavori d'ufficio degli impiegati.