Art. 50. La durata del prestito di un'opera non puo' mai eccedere i due mesi che decorrono dal giorno della spedizione dell'opera al richiedente. La biblioteca cui il libro appartiene ha sempre la facolta' di limitare, secondo le esigenze del servizio pubblico, la durata del prestito indicata nella domanda, e di chiedere l'immediata restituzione dell'opera prima della scadenza del prestito stesso.