Art. 55. I manoscritti, incunaboli e cimeli non compresi nelle categorie di cui all'art. 54, possono esser dati direttamente in prestito fra le biblioteche pubbliche governative, e fra le provinciali e comunali ammesse al prestito, su domanda fatta con lettera ufficiale dal capo della biblioteca. L'invio deve farsi con ogni cautela e con l'assicurazione in franchigia per il valore dichiarato di L. 100; inoltre la ricevuta di quest'invio deve essere assicurata presso una Societa' d'assicurazioni per una somma che il capo della biblioteca determinera' caso per caso. Ove non sia possibile valersi della franchigia postale, l'invio deve essere fatto per pacco assicurato presso l'ufficio speditore e riassicurato per l'intero suo valore presso una Societa' d'assicurazione. L'elenco di tali prestiti delle restituzioni avvenute e dei prestiti rifiutati e' dal capo della biblioteca allegato alla relazione annuale, ed esaminato dalla Giunta consultiva.