Art. 61. Per quanto concerne l'uso e le riproduzioni parziali o totali di manoscritti e cimeli, le biblioteche straniere debbono obbligarsi ad ottemperare alle prescrizioni del Regolamento speciale per l'uso e la riproduzione dei cimeli e dei manoscritti. Visto, d'ordine di Sua Maesta': Il ministro della pubblica istruzione RAVA.