Art. 7. Ai capi delle biblioteche pubbliche governative di una medesima citta' e' data facolta', quando sembri loro necessasio nell'interesse degli studi di prestarsi a vicenda anche i libri esclusi dall'art. 5, e i libri e manoscritti indicati nell'art. 3. La domanda, che dovra' anche indicare la durata del prestito, e i successivi avvisi di ricevimento e di restituzione saranno sempre fatti in forma ufficiale (mod. A per gli stampati, lettera speciale per i libri rari, per gli incunaboli e per i manoscritti) dalla biblioteca nella quale il lettore intende studiare l'opera richiesta. In forma ufficiale (mod. B, per gli stampati, e lettera speciale per i libri rari, gli incunaboli e i manoscritti) sara' pure dato avviso di spedizione dalla biblioteca che manda in prestito il libro.