Art. 2.
  1. Il commissario liquidatore sulla base dei compiti attribuitigli,
redige  entro  novanta  giorni un piano di liquidazione dell'ENCC che
deve essere approvato, entro novanta giorni, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto  con  i
Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, del tesoro e
per la funzione pubblica.
  2.  Il  piano di liquidazione dovra', compatibilmente con l'assetto
complessivo delle funzioni gia' svolte,  privilegiare  soluzioni  che
prevedano:
    a)  il  trasferimento  ad  altri soggetti pubblici o privati, con
priorita'  da  accordare  ai  soggetti  che  operano   nei   comparti
interessati,  delle  strutture  e  del  personale  dell'ENCC  e delle
societa' controllate operanti nei settori:
    1) della ricerca del legno e della forestazione;
    2) della ricerca e sperimentazione della carta,  con  particolare
riguardo   ai   problemi   dell'inquinamento  connesso  all'industria
cartaria e alla raccolta e al riciclaggio della carta da macero;
    3) degli studi e delle ricerche economiche
connesse con i settori del legno e della carta;
    4) della  sperimentazione  del  legno,  della  forestazione,  del
recupero  ambientale,  dell'arredo  urbano e dei centri di produzione
vivaistica;
    5) delle prove di laboratorio, della certificazione e  formazione
professionale  nei  comparti dell'arboricoltura, della forestazione e
del legno;
    6) del miglioramento  dei  boschi,  della  produzione  forestale,
della   commercializzazione   del   legno   a   livello  nazionale  e
internazionale, della normativa sul legno e sui prodotti legnosi;
    7)  dell'assistenza  tecnica,  della   certificazione   e   della
formazione  professionale  nei  comparti della carta, della grafica e
della cartotecnica;
    b) la determinazione del patrimonio dell'ENCC  e  delle  societa'
controllate   al  fine  di  giungere  alla  sua  alienazione,  previa
redazione di perizie valutative;
    c)  le  modalita'  di  alienazione  del   patrimonio,   adottando
procedure  ad  evidenza  pubblica  nella  scelta  del contraente, con
possibilita'  di  affidare  attivita'  funzionalmente  individuate  a
societa'  appositamente costituite, che vengono collocate sul mercato
entro  il  termine  massimo   di   ventiquattro   mesi   dalla   loro
costituzione;
    d)  la determinazione del personale da trasferire, congiuntamente
alle funzioni di cui alla lettera a);
    e) l'eventuale ricorso alle disposizioni di  cui  alla  legge  27
febbraio  1985,  n. 49, con particolare riguardo ai lavoratori di cui
al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del presente decreto.