Art. 4.
  1.  Il  piano  di  liquidazione  di  cui all'articolo 2 deve essere
eseguito, per la parte riguardante  il  trasferimento  del  personale
dipendente  dall'ENCC e dalle societa' controllate, entro centottanta
giorni dalla data del decreto di  approvazione  del  piano  medesimo.
Dopo  tale  termine  il commissario liquidatore rimane in carica solo
per  il  completamento  dell'esecuzione  del  piano   relativo   alla
liquidazione  dell'attivo  patrimoniale,  e  comunque non oltre il 30
giugno 1996.
  2. Agli atti compiuti nell'ambito del piano di cui  all'articolo  2
si applica l'agevolazione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge
30  gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95.