Art. 5.
  1.  Il  contributo  dovuto,  ai sensi del primo comma dell'articolo
unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, all'ENCC per lo svolgimento,
direttamente  o  tramite  le  societa'   controllate,   dei   compiti
istituzionali  dell'Ente  si  applica  fino  al  termine del piano di
liquidazione e comunque non oltre il 30 settembre 1994 per i prodotti
destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed e' dovuto
dalle imprese di settore nella  misura  dello  0,50  per  cento,  con
diritto  di  rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando
le esenzioni di cui all'articolo 23 della legge 25 febbraio 1987,  n.
67,   nonche'   le   altre   esenzioni   stabilite  in  favore  delle
amministrazioni  dello  Stato  e  quelle  previste  dalla   normativa
vigente.
  2.  La  decorrenza del contributo di cui al comma 1 e' fissata al 1
gennaio 1994 per la carta ed il cartone, con esclusione dei  prodotti
importati dagli Stati membri della Comunita' europea.