Art. 6.
  1.   Al  termine  della  liquidazione  il  commissario  liquidatore
provvede a presentare il rendiconto della stessa che e' approvato con
decreto   del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.
  2.  Con  il  medesimo  decreto  vengono fissate le modalita' per la
devoluzione dell'attivo della liquidazione al Tesoro dello Stato,  al
fine   di   provvedere  alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dal
trasferimento di  funzioni  e  di  personale,  oppure  alle  societa'
costituite ai sensi dell'articolo 2.
  3.   Restano   fermi   gli   effetti   del   decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 24  febbraio
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1994,
concernente la liquidazione coatta amministrativa della societa' SIVA
S.p.a.