Art. 7.
  1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 23 giugno
1994.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 27 giugno 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  GNUTTI,   Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  TREMONTI, Ministro delle finanze
                                  DINI, Ministro del tesoro
                                  MASTELLA,  Ministro  del  lavoro  e
                                  della previdenza sociale
                                  URBANI,  Ministro  per  la funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: BIONDI