Art. 2
       Voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio
dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali
    in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo
                 spettanti all'Italia dell'anno 2009

  1.  In  occasione  delle elezioni dei membri del Parlamento europeo
spettanti  all'Italia  dell'anno  2009, esercitano il diritto di voto
per  corrispondenza  all'estero  per le circoscrizioni del territorio
nazionale,  secondo  le  modalita'  indicate nel presente articolo, i
seguenti elettori:
a) appartenenti   alle   Forze   armate   e  alle  Forze  di  polizia
   temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea in quanto
   impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;
b) dipendenti  di  Amministrazioni  dello  Stato,  di  regioni  o  di
   province    autonome,   temporaneamente   fuori   dal   territorio
   dell'Unione  europea  per  motivi  di  servizio, qualora la durata
   prevista   della   loro   permanenza  all'estero,  secondo  quanto
   attestato  dall'Amministrazione  di  appartenenza, sia superiore a
   tre   mesi,  nonche',  qualora  non  iscritti  alle  anagrafi  dei
   cittadini   italiani   residenti   all'estero,  i  loro  familiari
   conviventi;
c) professori  universitari,  ordinari  ed  associati,  ricercatori e
   professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge
   4  novembre  2005,  n.  230,  che si trovano in servizio fuori dal
   territorio  dell'Unione  europea presso istituti universitari e di
   ricerca per una durata complessiva all'estero di almeno sei mesi e
   che,  alla  data  del  decreto  del Presidente della Repubblica di
   convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi,
   nonche',   qualora  non  iscritti  nelle  anagrafi  dei  cittadini
   italiani all'estero, i loro familiari conviventi.
  2.  Gli  elettori  di cui al comma 1, lettera a), appartenenti alle
Forze  armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se gia' effettivi sul
territorio  nazionale  di  grandi  unita',  reggimenti, battaglioni e
equivalenti,  o  unita'  navali,  impiegati organicamente in missioni
internazionali  esercitano  il diritto di voto per corrispondenza per
la  circoscrizione  in  cui  e'  compreso  il comune ove hanno sede i
citati  enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa
lettera  a),  nonche' quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo
comma  1  esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero
per la circoscrizione in cui e' compreso il comune di Roma.
  3.  Gli  elettori  di  cui  al comma 1, lettere a) e b), presentano
dichiarazione  ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma
5, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di
appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente
alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome,
il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la
data  di  nascita,  il  sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di
iscrizione  nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o
dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici
e telefax all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al
comma  1,  lettera  b),  entro e non oltre il trentacinquesimo giorno
antecedente  alla  data della votazione in Italia, fanno pervenire la
dichiarazione   all'amministrazione   di   appartenenza  del  proprio
familiare  ed  unitamente  ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47
del  testo  unico  delle  disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' in ordine allo stato di familiare
convivente   del   dipendente.   Il   comando  o  amministrazione  di
appartenenza  o  di  impiego,  entro e non oltre il trentesimo giorno
antecedente  alla  data  della  votazione  in  Italia,  fa  pervenire
all'ufficio  consolare  i  nominativi  dei  dichiaranti,  in  elenchi
distinti  per  comune  di  residenza e comprensivi dei dati di cui al
primo  periodo, unitamente all'attestazione della presentazione delle
rispettive   dichiarazioni   entro  il  termine  prescritto  e  della
sussistenza,  in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al
comma 1.
  4.  Gli  elettori  di  cui  al comma 1, lettera c), fanno pervenire
direttamente   all'ufficio   consolare   la   dichiarazione  ai  fini
dell'iscrizione  nell'elenco  previsto  dal  comma 5, quinto periodo,
comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, entro e non
oltre   il   trentacinquesimo  giorno  antecedente  alla  data  della
votazione  in  Italia,  ed  unitamente  ad  essa  rendono,  ai  sensi
dell'articolo  47  del  testo  unico di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di  notorieta' che attesti sia il servizio presso istituti
universitari  e  di  ricerca all'estero per una durata complessiva di
almeno  sei  mesi, sia la presenza all'estero da almeno tre mesi alla
data  del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei
comizi.  I  familiari  conviventi  degli  elettori di cui al comma 1,
lettera  c),  unitamente  alla  dichiarazione ai fini dell'iscrizione
nell'elenco  previsto  dal  comma  5, quinto periodo, comprensiva dei
dati  di  cui  al  primo  periodo  del  comma  3,  rendono,  ai sensi
dell'articolo  47  del  testo  unico di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di notorieta' in ordine allo stato di familiare convivente
del professore o ricercatore.
  5. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente
alla  data  della  votazione  in  Italia, trasmette a ciascun comune,
tramite  telefax  o  per via telematica, l'elenco dei nominativi, con
luogo  e  data  di  nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto
pervenire  le  dichiarazioni  di  cui ai commi 3 e 4. Ciascun comune,
entro  le successive ventiquattro ore, con le stesse modalita', invia
all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche
cumulativa,  in  ordine  alla mancanza di cause ostative al godimento
dell'elettorato  attivo  da parte di ciascuno degli elettori compresi
nell'elenco  di  cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla
scadenza   del   termine  di  cui  al  secondo  periodo,  l'ufficiale
elettorale  redige  l'elenco  degli  elettori  per  i  quali e' stata
rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio
del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla
commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro
il  ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia,
i  medesimi  elettori  dalle liste destinate alle sezioni in cui essi
risultano  iscritti,  ovvero,  in  caso di svolgimento contestuale di
altra  consultazione  in  cui non trova applicazione la modalita' del
voto  per  corrispondenza,  ad  apporre  apposita  annotazione  sulle
medesime  liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento
dell'elettorato   attivo,  l'ufficiale  elettorale  non  rilascia  la
relativa  attestazione  ed il comune trasmette, tramite telefax o per
via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il
medesimo  termine  previsto  al  secondo periodo. L'ufficio consolare
iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi
diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco.
  6.  Gli  elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno
fatto  pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco
previsto  dal  comma  5,  quinto  periodo, possono revocarla mediante
espressa    dichiarazione    di   revoca,   datata   e   sottoscritta
dall'interessato,   che   deve   pervenire  direttamente  all'ufficio
consolare  entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla
data  della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno
successivo,  provvede  a  trasmettere  la  dichiarazione  di  revoca,
tramite  telefax  o  per  via  telematica, al comune di residenza del
dichiarante.
  7.  Gli  elettori  che  hanno presentato dichiarazione di revoca ai
sensi  del  comma  6 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni
previste  al  comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire
la  dichiarazione nei termini e con le modalita' previsti dai commi 3
e  4,  restano  iscritti  nelle  liste  della  sezione  del comune di
residenza  ed  ivi  esercitano  il  proprio  diritto  di  voto per la
circoscrizione del territorio nazionale in cui e' compresa la sezione
di assegnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
aventi  diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la
relativa  dichiarazione  nei  termini  e con le modalita' previsti al
comma  6,  non  possono  esercitare  il  proprio  diritto di voto nel
territorio  nazionale.  Gli  elettori  di cui al comma 1, lettera a),
aventi  diritto  al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di
voto  in  Italia,  qualora presentino al comune apposita attestazione
del  comandante  del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale
risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare
il diritto di voto per corrispondenza all'estero.
  8.   Il  Ministero  dell'interno,  entro  il  ventiseiesimo  giorno
antecedente   alla  data  della  votazione  in  Italia,  consegna  al
Ministero  degli  affari  esteri,  per gli elettori che esercitano il
diritto di voto per la circoscrizione in cui e' compreso il comune di
Roma,  le  liste  dei  candidati e il modello della scheda elettorale
relativi  alla  medesima  circoscrizione. Sulla base delle istruzioni
fornite   dal   Ministero  degli  affari  esteri,  le  rappresentanze
diplomatiche   e   consolari,  preposte  a  tale  fine  dallo  stesso
Ministero,   provvedono  alla  stampa  del  materiale  elettorale  da
inserire  nel  plico  che  viene inviato all'elettore temporaneamente
all'estero  che  esercita  il diritto di voto per corrispondenza. Non
oltre  diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in
Italia,  gli  uffici  consolari inviano agli elettori temporaneamente
all'estero  che  esercitano  il diritto di voto per corrispondenza il
plico  contenente  il  certificato  elettorale,  la scheda elettorale
della  circoscrizione  indicata al primo periodo e la relativa busta,
le  liste  dei  candidati,  la  matita  copiativa  nonche'  una busta
affrancata  recante  l'indirizzo del competente ufficio consolare. Un
plico  non  puo'  contenere  i  documenti  elettorali  di  piu' di un
elettore.  Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale
mediante  la  matita  copiativa,  l'elettore  introduce nell'apposita
busta   la  scheda,  sigilla  la  busta,  la  introduce  nella  busta
affrancata  unitamente  alla matita copiativa e al tagliando staccato
dal  certificato  elettorale  comprovante  l'esercizio del diritto di
voto  e  la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente alla data
stabilita  per  le  votazioni  in Italia. Le schede e le buste che le
contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
  9.  I  comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello
svolgimento  di  missioni  internazionali  ed i titolari degli uffici
diplomatici  e  consolari,  o  loro  delegati,  adottano  ogni  utile
iniziativa   al   fine   di   garantire   il  rispetto  dei  principi
costituzionali di liberta', personalita' e segretezza del voto.
  10.  Le  schede  votate per corrispondenza dagli elettori di cui al
comma  1,  lettere  a), b) e c), sono scrutinate dai seggi costituiti
presso  gli uffici elettorali circoscrizionali ai sensi dell'articolo
6   del  decreto-legge  24  giugno  1994,  n.  408,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.
  11.  I  responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo,
al  presidente  dell'Ufficio  elettorale  circoscrizionale costituito
presso  la  Corte  d'appello di Roma, le buste comunque pervenute non
oltre  le  ore  16,  ora  locale,  del giovedi' antecedente alla data
stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al
comma  5,  quinto  periodo.  Le buste sono inviate con una spedizione
unica,  per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli
uffici  consolari  provvedono,  dopo  l'invio  dei  plichi in Italia,
all'immediato  incenerimento  delle schede pervenute dopo la scadenza
del  termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i
casi  di  mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni
viene  redatto  apposito  verbale,  che  viene trasmesso al Ministero
degli affari esteri.
  12.  Per  gli  elettori  che  esercitano  il  diritto  di  voto per
circoscrizioni  diverse  da  quella  di Roma di cui al comma 2, primo
periodo,   sono   definite,   in   considerazione  delle  particolari
situazioni  locali,  di  intesa  tra  il  Ministero  della difesa e i
Ministeri   degli   affari   esteri   e  dell'interno,  le  modalita'
tecnico-organizzative  di  formazione  dei  plichi, del loro recapito
all'elettore  all'estero,  di raccolta dei plichi all'estero, nonche'
quelle  di  consegna  dei  plichi  stessi, a cura del Ministero della
difesa,    ai    presidenti    dei   rispettivi   uffici   elettorali
circoscrizionali  costituiti  presso  la  Corte  d'appello  nella cui
giurisdizione   e'   il  capoluogo  della  circoscrizione,  ai  sensi
dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e della tabella A
allegata alla medesima legge. Le intese di cui al presente comma sono
effettuate,  ove  necessario,  anche  per  consentire l'esercizio del
diritto  di  voto  agli  elettori  di cui al comma 1, lettera a), che
votano per corrispondenza per la circoscrizione in cui e' compreso il
comune   di  Roma,  nonche'  agli  elettori  in  servizio  presso  le
rappresentanze   diplomatiche   e   consolari  e  ai  loro  familiari
conviventi.  Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente  articolo,  non trova applicazione l'articolo 19 della legge
27 dicembre 2001, n. 459.
  13.  L'assegnazione  dei  plichi, contenenti le buste con le schede
votate  dagli  elettori  di  cui  al comma 1, lettere a), b) e c), e'
effettuata,  a  cura  dei presidenti dei rispettivi uffici elettorali
circoscrizionali,  ai  singoli seggi in modo proporzionale, in numero
almeno  pari  a  venti  buste  e, in ogni caso, con modalita' tali da
garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna,
lo  scrutinio congiunto e la verbalizzazione unica previsti dai commi
15, lettera d), e 16.
  14. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i
presidenti  degli  uffici  elettorali  circoscrizionali consegnano ai
presidenti  dei  seggi  copie,  autenticate  dagli stessi presidenti,
degli   elenchi   degli   elettori   temporaneamente  all'estero  che
esercitano  il  diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 5,
quinto periodo.
  15.  A partire dalle ore 15 della domenica fissata per la votazione
nel  territorio  nazionale,  i  presidenti  dei  seggi procedono alle
operazioni  di  apertura  dei  plichi  assegnati  al  seggio. Ciascun
presidente, coadiuvato dal segretario:
a) apre  i  plichi  e  accerta  che  il  numero  delle buste ricevute
   corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale di consegna
   dei plichi;
b) procede  all'apertura  di  ciascuna delle buste esterne, compiendo
   per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
   1)  accerta  che  la  busta  esterna contenga sia il tagliando del
   certificato  elettorale di un solo elettore, sia la busta interna,
   destinata a contenere la scheda con l'espressione del voto;
   2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga
   ad  un  elettore  incluso  negli  elenchi consolari degli elettori
   temporaneamente    all'estero   aventi   diritto   al   voto   per
   corrispondenza;
   3)  accerta  che la busta interna, destinata a contenere la scheda
   con  l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun
   segno di riconoscimento;
   4)  annulla la scheda inclusa in una busta che contiene piu' di un
   tagliando  del  certificato  elettorale,  o  un  tagliando  di  un
   elettore  che  ha  votato  piu' di una volta, o di un elettore non
   inserito  negli  elenchi  consolari, ovvero contenuta in una busta
   aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso,
   separa  dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta
   interna recante la scheda annullata, in modo che non sia possibile
   procedere alla identificazione del voto;
c) successivamente, procede all'apertura delle singole buste interne,
   accertandosi,  in  ogni  caso,  che  nessuno  apra  le  schede  ed
   imprimendo  il  bollo  della sezione sul retro di ciascuna scheda,
   nell'apposito spazio;
d) incarica  uno  scrutatore di apporre la propria firma sul retro di
   ciascuna  scheda  e  di  inserirla immediatamente nell'urna in uso
   presso  il  seggio  anche  per  contenere  le  schede votate dagli
   elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea.
  16. A partire dalle ore 22 dello stesso giorno di domenica, i seggi
procedono allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori
temporaneamente  all'estero  e  delle  schede  votate  dagli elettori
residenti negli altri Paesi dell'Unione europea, effettuando anche la
verbalizzazione unica del risultato di tale scrutinio congiunto.
  17.   Per  l'esercizio  del  diritto  di  voto  per  corrispondenza
all'estero  e  per  le  operazioni preliminari allo scrutinio trovano
applicazione  le  disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n.
459,  ed  al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  2  aprile  2003,  n.  104,  in  quanto
compatibili.  Per  lo  svolgimento delle operazioni di scrutinio e di
proclamazione  dei  risultati trovano applicazione le disposizioni di
cui  all'articolo  6  del  decreto-legge  24  giugno  1994,  n.  408,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 1994, n. 483,
fermo  restando  che  il  termine  orario  previsto  dal  comma 6 del
medesimo articolo e' anticipato alle ore 14 del giorno fissato per la
votazione.