Art. 3.
Voto  dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio
o  missioni  internazionali  in  occasione  dei  referendum  previsti
 dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009.

  1.  In  occasione  dei  referendum  previsti dall'articolo 75 della
Costituzione che si svolgono nell'anno 2009, esercitano il diritto di
voto  per  corrispondenza  nella  circoscrizione  Estero,  secondo le
modalita' indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:
   a)  appartenenti  alle  Forze  armate  e  alle  Forze  di  polizia
temporaneamente  all'estero  in quanto impegnati nello svolgimento di
missioni internazionali;
   b)  dipendenti  di  Amministrazioni  dello  Stato, di regioni o di
province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio,
qualora  la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo
quanto  attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore
a tre mesi, nonche', qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini
italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
   c)  professori  universitari, ordinari ed associati, ricercatori e
professori  aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4
novembre  2005,  n.  230,  che si trovano in servizio presso istituti
universitari  e  di  ricerca all'estero per una durata complessiva di
almeno  sei  mesi  e  che, alla data del decreto del Presidente della
Repubblica  di  convocazione  dei  comizi,  si  trovano all'estero da
almeno  tre  mesi,  nonche',  qualora  non iscritti alle anagrafi dei
cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi.
  2.  A  tali  fini,  trovano  applicazione  le  disposizioni  di cui
all'articolo  2, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Per l'esercizio del diritto
di  voto  per  corrispondenza  all'estero, nonche' per lo svolgimento
delle  operazioni  preliminari  allo  scrutinio,  delle operazioni di
scrutinio  e  di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le
disposizioni  di  cui  alla  legge  27  dicembre  2001, n. 459, ed al
relativo  regolamento  di attuazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.
  3.  Negli  Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate
nello svolgimento di attivita' istituzionali, per gli elettori di cui
al  comma  1, lettera a), nonche' per gli elettori in servizio presso
le   rappresentanze   diplomatiche   e  consolari  e  loro  familiari
conviventi,  sono  definite,  ove  necessario in considerazione delle
particolari  situazioni  locali,  di  intesa  tra  il Ministero della
difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalita'
tecnico-organizzative  di formazione dei plichi, del loro recapito ai
suddetti  elettori  all'estero,  di  raccolta  dei plichi all'estero,
nonche'  di  consegna  dei  plichi stessi, a cura del Ministero della
difesa,  all'ufficio  centrale  per  la  circoscrizione  Estero. Tali
intese  sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del
diritto  di  voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in
cui  non  siano state concluse le intese in forma semplificata di cui
all'articolo  19,  comma  1,  della  legge  27 dicembre 2001, n. 459,
ovvero  vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del
medesimo articolo 19.
  4.  Ai  fini  dello  scrutinio  congiunto  delle  schede votate per
corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
con   le   schede   votate   dagli   elettori  residenti  all'estero,
l'assegnazione   dei  relativi  plichi  e'  effettuata,  a  cura  del
presidente  dell'ufficio  centrale  per  la circoscrizione Estero, ai
singoli  seggi  in  modo proporzionale, in numero almeno pari a venti
buste  e, in ogni caso, con modalita' tali da garantire la segretezza
del  voto,  l'inserimento  in  una medesima urna e la verbalizzazione
unica  delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate
dagli elettori temporaneamente all'estero e schede votate da elettori
residenti  all'estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o
Stato della medesima ripartizione.
  5.  Nel caso in cui le date fissate per le votazioni nel territorio
nazionale   per   i   referendum   previsti  dall'articolo  75  della
Costituzione  e  per  l'elezione  dei  membri  del Parlamento europeo
spettanti  all'Italia  non  siano  distanti  piu' di quindici giorni,
fuori  dal territorio dell'Unione europea la dichiarazione pervenuta,
ai  sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, non oltre il trentacinquesimo
giorno  antecedente  alla  data della prima votazione e' valida anche
per  la  seconda votazione, salvo espressa volonta' contraria e fatta
salva la facolta' di revoca entro il ventitreesimo giorno antecedente
alla  data  della relativa votazione. Ove possibile, agli elettori di
cui  al  comma  1,  lettere  a),  b) e c), aventi diritto al voto per
corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni, viene inviato
un  plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione,
contenenti  le  schede  ed il restante materiale previsto dalla legge
per   l'esercizio   del   voto   per   corrispondenza   in   ciascuna
consultazione.