Art. 3. Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009. 1. In occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalita' indicate nel presente articolo, i seguenti elettori: a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali; b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonche', qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi; c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonche', qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi. 2. A tali fini, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, nonche' per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili. 3. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attivita' istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonche' per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalita' tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonche' di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali intese sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19. 4. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), con le schede votate dagli elettori residenti all'estero, l'assegnazione dei relativi plichi e' effettuata, a cura del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalita' tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e schede votate da elettori residenti all'estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione. 5. Nel caso in cui le date fissate per le votazioni nel territorio nazionale per i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione e per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non siano distanti piu' di quindici giorni, fuori dal territorio dell'Unione europea la dichiarazione pervenuta, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della prima votazione e' valida anche per la seconda votazione, salvo espressa volonta' contraria e fatta salva la facolta' di revoca entro il ventitreesimo giorno antecedente alla data della relativa votazione. Ove possibile, agli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni, viene inviato un plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l'esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione.