Art. 4
            Disposizioni per assicurare la funzionalita'
    delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali

  1.  In  previsione  degli  adempimenti  affidati  dalla  legge alle
commissioni  e  sottocommissioni  elettorali  circondariali nell'anno
2009,  il  prefetto,  al  fine  di assicurare comunque il quorum alle
medesime  commissioni,  designa  al presidente della Corte d'appello,
senza  maggiori  oneri  a carico del bilancio dello Stato, funzionari
statali  da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano
ai  lavori  in  caso  di  assenza  degli  altri componenti titolari o
supplenti  e  nelle  more  dell'eventuale  procedimento  di decadenza
previsto  dall'articolo  23  del  testo  unico  delle  leggi  per  la
disciplina  dell'elettorato  attivo  e  per  la tenuta e la revisione
delle  liste  elettorali  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.