(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N. 209 
 
  All'articolo 1 e' premesso il seguente: 
   "Art. 01. - (Interventi di cooperazione allo sviluppo). -  1.  Per
la realizzazione delle attivita' e delle iniziative  di  cooperazione
in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, volte ad assicurare il
miglioramento delle  condizioni  di  vita  della  popolazione  e  dei
rifugiati nei Paesi limitrofi nonche' il sostegno alla  ricostruzione
civile, e' autorizzata, fino al 30 giugno  2009,  la  spesa  di  euro
45.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui  alla  legge  26
febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C allegata  alla
legge 22 dicembre 2008, n. 203. Le somme di cui al presente comma non
impegnate  nell'esercizio  di  competenza  possono  essere  impegnate
nell'esercizio successivo. 
  2. Per le finalita' e nei  limiti  temporali  di  cui  al  presente
articolo e all'articolo  2,  il  Ministero  degli  affari  esteri  e'
autorizzato, nei  casi  di  necessita'  e  urgenza,  a  ricorrere  ad
acquisti e lavori da eseguire  in  economia,  anche  in  deroga  alle
disposizioni  di  contabilita'  generale  dello   Stato,   assegnando
priorita' assoluta  all'impiego  di  risorse  locali  sia  umane  sia
materiali. 
  3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e per le
finalita' e nei limiti  temporali  di  cui  al  presente  articolo  e
all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri,  nei  limiti  delle
risorse di cui  al  comma  1,  per  esigenze  cui  non  e'  possibile
provvedere con il personale in  servizio,  puo'  conferire  incarichi
temporanei ad enti e  organismi  specializzati  nonche'  a  personale
estraneo alla pubblica  amministrazione  in  possesso  di  specifiche
professionalita'.  Gli  incarichi  di  cui  al  presente  comma  sono
affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo  e
donna, a persone  di  nazionalita'  locale,  ovvero  di  nazionalita'
italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli  affari
esteri abbia escluso  che  localmente  esistano  le  professionalita'
richieste. 
  4. E' autorizzata la spesa di euro 250.000  a  decorrere  dall'anno
2009 per il potenziamento delle attivita' di analisi e documentazione
in materia di politica internazionale,  con  particolare  riferimento
alla partecipazione italiana, negli aspetti sia civili sia  militari,
alle  missioni  internazionali,  nell'ambito   delle   procedure   di
collegamento tra Governo e Parlamento. 
  5. Al personale di cui all'articolo  16  della  legge  26  febbraio
1987, n. 49, e successive modificazioni, inviato  in  breve  missione
per la realizzazione delle attivita' e delle  iniziative  di  cui  al
comma  1  del  presente  articolo,  e'  corrisposta  l'indennita'  di
missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella  misura
intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista
con riferimento ad  Arabia  Saudita,  Emirati  Arabi  Uniti  e  Oman.
Nell'ambito  delle  risorse  di  cui  al  medesimo   comma   1,   per
l'attuazione del presente comma  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
96.073 fino al 30 giugno 2009. 
  6. Per quanto non diversamente  previsto,  alle  attivita'  e  agli
interventi di cui al presente articolo  si  applicano  l'articolo  3,
commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4,  comma  2,  del  decreto-legge  10
luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1°
agosto 2003, n. 219. 
  7. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, nei limiti
delle risorse di cui al comma 1, sono convalidati gli atti  adottati,
le attivita' svolte e le prestazioni effettuate dal 1°  gennaio  2009
fino alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente decreto". 
 
  All'articolo 5: 
   al comma 2, dopo le  parole:  "nei  territori"  sono  inserite  le
seguenti: "o nell'alto mare"; 
 
  il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
   "4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del  codice  della
navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo  12  del
codice di procedura penale, inclusi i reati a danno dello Stato o dei
cittadini italiani che partecipano alla missione di cui  all'articolo
3, comma 14, commessi in alto mare o in acque territoriali  altrui  e
accertati  durante  la  medesima  missione,  sono  puniti  ai   sensi
dell'articolo 7 del codice penale e la competenza  e'  attribuita  al
tribunale di Roma"; 
 
  al comma 5: 
  il primo periodo e' soppresso; 
  al secondo periodo, dopo le parole:  "o  fermo"  sono  inserite  le
seguenti: "ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura
coercitiva della custodia cautelare in carcere" e le  parole:  "comma
5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 5 e 6". 
 
  All'articolo 7, al comma 1, le parole da: "763.135.522  per  l'anno
2009" fino alla  fine  del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"808.385.522 per l'anno 2009 e a euro 250.000 a  decorrere  dall'anno
2010, si provvede: 
   a)  quanto  a  euro  808.135.522   per   l'anno   2009,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
   b) quanto a euro 250.000  a  decorrere  dall'anno  2009,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2009-2011,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2009,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri".