Art. 13.
       (Modifica all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005,
      n. 246, in materia di semplificazione della legislazione)

  1.  All'articolo  14  della  legge  28  novembre  2005,  n. 246, il
comma 18 e' sostituito dal seguente:
  "18.  Entro  due  anni  dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi  di  cui  al  comma 14, possono essere emanate, con uno o
piu'  decreti  legislativi,  disposizioni integrative, di riassetto o
correttive,  esclusivamente  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui
al comma 19".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 4 marzo 2009

                             NAPOLITANO

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  Brunetta,  Ministro per la pubblica
                                  amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
          Nota all'art. 13:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 14, comma 18, della
          legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
          normativo  per l'anno 2005), come modificato dalla presente
          legge:
             «18.  Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
          decreti  legislativi  di  cui  al  comma 14, possono essere
          emanate,  con  uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
          integrativa,  di riassetto o correttive, esclusivamente nel
          rispetto  dei  principi e criteri direttivi di cui al comma
          15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.».