Art. 6.
        (Principi e criteri in materia di dirigenza pubblica.
        Modifica all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge
       25 giugno 2008, n. 1121 convertito, con modificazioni,
                 dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

  1.  L'esercizio  della  delega  nella  materia  di  cui al presente
articolo  e'  finalizzato  a modificare la disciplina della dirigenza
pubblica, al fine di conseguire la migliore organizzazione del lavoro
e  di  assicurare  il  progressivo miglioramento della qualita' delle
prestazioni  erogate  al  pubblico,  utilizzando  anche  i criteri di
gestione  e di valutazione del settore privato, al fine di realizzare
adeguati  livelli  di produttivita' del lavoro pubblico e di favorire
il  riconoscimento  di  meriti e demeriti, e al fine di rafforzare il
principio  di  distinzione  tra  le funzioni di indirizzo e controllo
spettanti   agli   organi  di  governo  e  le  funzioni  di  gestione
amministrativa   spettanti   alla   dirigenza,   nel  rispetto  della
giurisprudenza  costituzionale  in materia, regolando il rapporto tra
organi  di  vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo
da  garantire  la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico
degli organi di governo in ambito amministrativo.
  2.  Nell'esercizio  della  delega  nella materia di cui al presente
articolo  il  Governo  si  attiene  ai  seguenti  principi  e criteri
direttivi:
   a) affermare  la  piena autonomia e responsabilita' del dirigente,
in  qualita'  di  soggetto che esercita i poteri del datore di lavoro
pubblico,   nella   gestione   delle  risorse  umane,  attraverso  il
riconoscimento  in  capo allo stesso della competenza con particolare
riferimento ai seguenti ambiti:
  1)   individuazione   dei   profili  professionali  necessari  allo
svolgimento  dei  compiti  istituzionali  dell'ufficio  al  quale  e'
preposto;
  2)  valutazione  del  personale  e conseguente riconoscimento degli
incentivi alla produttivita';
  3)  utilizzo  dell'istituto  della  mobilita'  individuale  di  cui
all'articolo  30  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, e
successive  modificazioni,  secondo  criteri oggettivi finalizzati ad
assicurare la trasparenza delle scelte operate;
   b) prevedere   una   specifica   ipotesi  di  responsabilita'  del
dirigente,  in relazione agli effettivi poteri datoriali, nel caso di
omessa  vigilanza  sulla  effettiva produttivita' delle risorse umane
assegnate   e   sull'efficienza  della  relativa  struttura  nonche',
all'esito   dell'accertamento   della  predetta  responsabilita',  il
divieto di corrispondergli il trattamento economico accessorio;
   c) prevedere  la  decadenza  dal  diritto al trattamento economico
accessorio  nei  confronti del dirigente il quale, senza giustificato
motivo,  non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti
dei dipendenti, nei casi in cui sarebbe stato dovuto;
   d) limitare  la  responsabilita' civile dei dirigenti alle ipotesi
di  dolo  e di colpa grave, in relazione alla decisione di avviare il
procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti della pubblica
amministrazione di appartenenza;
   e) prevedere  sanzioni  adeguate  per  le condotte dei dirigenti i
quali,  pur  consapevoli  di  atti  posti  in  essere  dai dipendenti
rilevanti  ai  fini  della  responsabilita' disciplinare, omettano di
avviare  il  procedimento  disciplinare  entro i termini di decadenza
previsti,   ovvero   in   ordine  a  tali  atti  rendano  valutazioni
irragionevoli o manifestamente infondate;
   f) prevedere  che l'accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga
mediante  il  ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali per
una  percentuale  dei  posti,  adottando le necessarie misure volte a
mettere  a  regime  il  nuovo  sistema  di accesso in raccordo con il
regime vigente;
   g) prevedere,   inoltre,   che   il   conferimento   dell'incarico
dirigenziale  generale  ai vincitori delle procedure selettive di cui
alla  lettera  f)  sia  subordinato  al  compimento  di un periodo di
formazione, non inferiore a sei mesi, presso uffici amministrativi di
uno  Stato  dell'Unione  europea  o  di  un  organismo  comunitario o
internazionale,  secondo  modalita'  determinate,  nell'ambito  degli
ordinari   stanziamenti  di  bilancio,  da  ciascuna  amministrazione
d'intesa  con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica  e  con  la Scuola superiore della pubblica
amministrazione,  tenuto  anche  conto  delle  disposizioni  previste
nell'articolo  32  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165,
stabilendo   che,   mediante   intesa   fra   gli   stessi   soggetti
istituzionali,  sia  concordato  un apposito programma per assicurare
un'adeguata  offerta  formativa  ai  fini dell'immediata applicazione
della  disciplina  nel  primo  biennio successivo alla sua entrata in
vigore;
   h) ridefinire  i criteri di conferimento, mutamento o revoca degli
incarichi  dirigenziali, adeguando la relativa disciplina ai principi
di  trasparenza  e  pubblicita' ed ai principi desumibili anche dalla
giurisprudenza   costituzionale   e  delle  giurisdizioni  superiori,
escludendo  la  conferma dell'incarico dirigenziale ricoperto in caso
di  mancato  raggiungimento  dei  risultati  valutati  sulla base dei
criteri  e  degli  obiettivi  indicati  al  momento  del conferimento
dell'incarico,    secondo   i   sistemi   di   valutazione   adottati
dall'amministrazione,  e ridefinire, altresi', la disciplina relativa
al  conferimento  degli  incarichi ai soggetti estranei alla pubblica
amministrazione  e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo
comunque  la  riduzione,  rispetto  a quanto previsto dalla normativa
vigente,  delle  quote percentuali di dotazione organica entro cui e'
possibile il conferimento degli incarichi medesimi;
   i) ridefinire  e  ampliare,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la
finanza  pubblica,  le  competenze  e  la  struttura del Comitato dei
garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165,  con  particolare  riferimento alla verifica sul rispetto dei
criteri  di  conferimento  o  di  mancata  conferma  degli incarichi,
nonche'   sull'effettiva   adozione   ed   utilizzo  dei  sistemi  di
valutazione  al  fine del conferimento o della mancata conferma degli
incarichi;
   l) valorizzare  le  eccellenze  nel raggiungimento degli obiettivi
fissati   mediante   erogazione   mirata  del  trattamento  economico
accessorio  ad  un  numero  limitato  di  dirigenti nell'ambito delle
singole  strutture  cui  puo' essere attribuita la misura massima del
trattamento  medesimo  in base ai risultati ottenuti nel procedimento
di valutazione di cui all'articolo 4;
   m) rivedere  la  disciplina delle incompatibilita' per i dirigenti
pubblici  e  rafforzarne  l'  autonomia  rispetto alle organizzazioni
rappresentative dei lavoratori e all'autorita' politica;
   n) semplificare   la   disciplina   della  mobilita'  nazionale  e
internazionale dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, al fine
di  renderne  piu'  ampia l'applicazione e di valorizzare il relativo
periodo lavorativo ai fini del conferimento degli incarichi;
   o) promuovere  la  mobilita'  professionale e intercompartimentale
dei  dirigenti, con particolare riferimento al personale dirigenziale
appartenente a ruoli che presentano situazioni di esubero;
   p) prevedere  che,  senza  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza
pubblica,  la  componente  della retribuzione legata al risultato sia
fissata,  nel  medio  periodo,  per  i  dirigenti  in  una misura non
inferiore  al  30  per  cento  della  retribuzione complessiva, fatta
eccezione per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale;
   q) stabilire il divieto di corrispondere l'indennita' di risultato
ai  dirigenti  qualora le amministrazioni di appartenenza, decorso il
periodo  transitorio  fissato  dai  decreti  legislativi  di  cui  al
presente articolo, non abbiano predisposto sistemi di valutazione dei
risultati coerenti con i principi contenuti nella presente legge.
  3.  Al  comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133,  le parole: "dell'anzianita' massima contributiva di 40 anni"
sono  sostituite dalle seguenti: "dell'anzianita' massima di servizio
effettivo di 40 anni".
 
          Note all'art. 6:
             - Si riporta il testo dell'art. 72, comma 1, del decreto
          legislativo  25  giugno  2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133 e si riporta altresi' il
          comma  11 dello stesso articolo cosi' come modificato dalla
          presente legge:
             «1.  Per  gli  anni  2009,  2010  e 2011 il personale in
          servizio  presso  le  amministrazioni dello Stato, anche ad
          ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le
          Universita',  le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche' gli
          enti  di  cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo
          30  marzo  2001,  n. 165, puo' chiedere di essere esonerato
          dal  servizio nel corso del quinquennio antecedente la data
          di  maturazione della anzianita' massima contributiva di 40
          anni.  La  richiesta  di  esonero  dal servizio deve essere
          presentata  dai  soggetti  interessati,  improrogabilmente,
          entro  il  1°  marzo di ciascun anno a condizione che entro
          l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianita'
          contributivo richiesto e non e' revocabile. La disposizione
          non si applica al personale della Scuola.
             2.-10. (Omissis).
             11.  Nel  caso  di compimento dell'anzianita' massima di
          servizio  effettivo di 40 anni del personale dipendente, le
          pubbliche  amministrazioni  di  cui all'art. 1, comma 2 del
          decreto   legislativo   30  marzo  2001,  n.  165,  possono
          risolvere,  fermo restando quanto previsto dalla disciplina
          vigente   in   materia   di   decorrenze   dei  trattamenti
          pensionistici,  il  rapporto  di lavoro con un preavviso di
          sei mesi. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro per la
          pubblica  amministrazione  e l'innovazione, di concerto con
          il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  i
          Ministri  dell'interno, della difesa e degli affari esteri,
          sono   definiti   gli  specifici  criteri  e  le  modalita'
          applicative  dei  principi  della  disposizione  di  cui al
          presente  comma  relativamente  al  personale  dei comparti
          sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive
          peculiarieta'  ordinamentali.  Le  disposizioni  di  cui al
          presente  comma  non si applicano a magistrati e professori
          universitari.».
             -  Si  riporta  il  testo degli articoli 22, 30 e 32 del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
             «Art. 22 (Comitato dei garanti). - 1. I provvedimenti di
          cui  all'art.  21,  comma  1, sono adottati previo conforme
          parere  di  un  comitato  di garanti, i cui componenti sono
          nominati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri.  Il comitato e' presieduto da un magistrato della
          Corte  dei conti, con esperienza nel controllo di gestione,
          designato  dal  Presidente  della  Corte dei conti; di esso
          fanno  parte  un  dirigente della prima fascia dei ruoli di
          cui  all'art.  23,  eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli
          con  le modalita' stabilite da apposito regolamento emanato
          ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          e  collocato  fuori  ruolo  per la durata del mandato, e un
          esperto  scelto  dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
          tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei
          settori   dell'organizzazione   amministrativa  del  lavoro
          pubblico.  Il  parere  viene reso entro trenta giorni dalla
          richiesta;  decorso  inutilmente  tale termine si prescinde
          dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico
          non e' rinnovabile.».
             «Art.   30   (Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni  diverse).  - 1. Le amministrazioni possono
          ricoprire  posti  vacanti in organico mediante cessione del
          contratto  di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa
          qualifica  in  servizio  presso  altre amministrazioni, che
          facciano  domanda  di  trasferimento.  Il  trasferimento e'
          disposto    previo    consenso    dell'amministrazione   di
          appartenenza.
             2.  I contratti collettivi nazionali possono definire le
          procedure  e  i criteri generali per l'attuazione di quanto
          previsto  dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi,
          gli  atti  o  le clausole dei contratti collettivi volti ad
          eludere l'applicazione del principio del previo esperimento
          di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale.
             2-bis.    Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura  di posti vacanti in organico, devono attivare le
          procedure  di  mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
          via  prioritaria,  all'immissione  in ruolo dei dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando  o  di  fuori  ruolo, appartenenti alla stessa area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle   amministrazioni   in   cui  prestano  servizio.  Il
          trasferimento  e'  disposto,  nei limiti dei posti vacanti,
          con   inquadramento   nell'area   funzionale   e  posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni di provenienza.
             2-ter.  L'immissione  in  ruolo  di  cui al comma 2-bis,
          limitatamente  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          al   Ministero   degli  affari  esteri,  in  ragione  della
          specifica  professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
          avviene   previa  valutazione  comparativa  dei  titoli  di
          servizio  e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,   nei   limiti   dei   posti  effettivamente
          disponibili.
             2-quater.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della   specifica   professionalita'  richiesta  ai  propri
          dipendenti   puo'   procedere  alla  riserva  di  posti  da
          destinare   al  personale  assunto  con  ordinanza  per  le
          esigenze  della  Protezione  civile  e del servizio civile,
          nell'ambito  delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
          comma  59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
          1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
             2-quinquies.   Salvo   diversa   previsione,  a  seguito
          dell'iscrizione    nel    ruolo   dell'amministrazione   di
          destinazione,  al  dipendente  trasferito  per mobilita' si
          applica   esclusivamente   il   trattamento   giuridico  ed
          economico,   compreso   quello   accessorio,  previsto  nei
          contratti  collettivi  vigenti  nel  comparto  della stessa
          amministrazione.».
             «Art.  32  (Scambio  di  funzionari appartenenti a Paesi
          diversi  e  temporaneo  servizio all'estero). - 1. Anche al
          fine  di  favorire  lo scambio internazionale di esperienze
          amministrative,    i   dipendenti   delle   amministrazioni
          pubbliche,  a  seguito  di appositi accordi di reciprocita'
          stipulati  tra le amministrazioni interessate, d'intesa con
          il  Ministero  degli affari esteri ed il Dipartimento della
          funzione  pubblica,  possono  essere  destinati  a prestare
          temporaneamente  servizio  presso amministrazioni pubbliche
          degli   Stati   membri  dell'Unione  europea,  degli  Stati
          candidati  all'adesione  e  di altri Stati con cui l'Italia
          intrattiene  rapporti di collaborazione, nonche' presso gli
          organismi  dell'Unione  europea e le organizzazioni ed enti
          internazionali cui l'Italia aderisce.
             2. Il trattamento economico potra' essere a carico delle
          amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o
          essere  suddiviso  tra  esse,  ovvero  essere rimborsato in
          tutto  o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o
          da una organizzazione o ente internazionale.
             3.   Il   personale   che   presta  temporaneo  servizio
          all'estero   resta   a   tutti   gli   effetti   dipendente
          dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata
          all'estero e' valutata ai fini dello sviluppo professionale
          degli interessati.».