Art. 12. 
 
 
                  Disposizioni sull'organizzazione 
 
 
  1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero  e'  sottoposta  a
verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto  legislativo
30  luglio  1999,  n.  300,  e  tenuto  conto  di   quanto   disposto
dall'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo, al  fine
di accertarne funzionalita' ed efficienza e di adeguarne le  funzioni
ai processi di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione. 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca  non  procede  all'apertura  di   nuovi   uffici   scolastici
provinciali. 
  3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 74,  comma  3,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  si  procede  entro  il  termine
dell'anno scolastico 2008 - 2009 all'avvio  dell'elaborazione  di  un
piano operativo che,  fermo  restando  il  mantenimento  dei  servizi
assicurati a livello provinciale, definisca, con apposito regolamento
da adottarsi, sentite le organizzazioni  sindacali,  entro  due  anni
dall'emanazione del presente decreto,  un  modello  organizzativo  su
base regionale. 
  4. In sede di predisposizione del piano di cui al comma 3, si tiene
conto dei seguenti criteri: 
   a) bacino di utenza dei servizi resi in  relazione  alle  funzioni
svolte; 
   b) popolazione residente; 
   c) grado di raccordo e di interazione con le autonomie locali; 
   d) distanza tra le sedi, conformazione geografica del territorio e
sistema dei trasporti; 
   e) consistenza del personale; 
   f) evoluzione del sistema di istruzione in particolare per  quanto
concerne il personale della scuola. 
 
          Nota all'art. 12: 
             - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   recante   Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59: 
             «5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale.». 
             - Per il  testo  dell'art.  75,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   recante   Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note all'art. 2. 
             - Per il testo  dell'art.  117  della  Costituzione,  si
          vedano le note all'art. 8. 
             - Per il testo dell'art. 74, comma 3, del  decreto-legge
          25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133 recante  «Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la  perequazione  tributaria»,  si  vedano  le  note   alle
          premesse.