Art. 4. 
 
 
Conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali 
 
 
  1. I capi dei dipartimenti e i dirigenti preposti  agli  uffici  di
livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e agli uffici
scolastici regionali si riuniscono  in  conferenza  per  trattare  le
questioni attinenti al coordinamento  dell'attivita'  dei  rispettivi
uffici e per formulare  al  Ministro  proposte  per  l'emanazione  di
indirizzi e direttive per assicurare  il  raccordo  operativo  fra  i
dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.  La
conferenza e' presieduta, in ragione  delle  materie,  dai  capi  dei
dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in  adunanza
plenaria, almeno ogni sei mesi. 
  2. Il capo dipartimento, o i capi dipartimento, in  relazione  alla
specificita' dei temi da trattare, possono indire adunanze  ristrette
su specifiche tematiche di loro competenza. 
  3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve  essere
preventivamente trasmesso al Ministro e  al  capo  di  Gabinetto.  Il
Ministro e il Capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della
conferenza, qualora lo ritengano opportuno. 
  4.  Il  servizio  di  segreteria  necessario  per  i  lavori  della
conferenza e' assicurato dalla direzione generale di cui all'articolo
7, comma 4.