Art. 5
                    Dipartimento per l'istruzione

  1.   Il  dipartimento  svolge  le  funzioni  nelle  seguenti  aree:
definizione  degli  obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie
di  istruzione;  organizzazione  generale dell'istruzione scolastica,
ordinamenti,  curricula  e  programmi scolastici; stato giuridico del
personale    della    scuola;   definizione   degli   indirizzi   per
l'organizzazione  dei  servizi  nel  territorio  al fine di garantire
livelli  di  prestazioni  uniformi  su tutto il territorio nazionale;
valutazione   dell'efficienza   dell'erogazione   dei   servizi   nel
territorio;  definizione  dei criteri e parametri per l'attuazione di
interventi sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno
delle  aree  depresse per il riequilibrio territoriale della qualita'
del servizio scolastico ed educativo; ricerca e sperimentazione delle
innovazioni  funzionali  alle  esigenze formative; riconoscimento dei
titoli  di  studio  e  delle  certificazioni  in  ambito  europeo  ed
internazionale  ed  attuazione di politiche dell'educazione comuni ai
Paesi  dell'Unione  europea;  assetto complessivo dell'intero sistema
formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi
formativi  in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica
superiore;  consulenza  e  supporto  all'attivita'  delle istituzioni
scolastiche  autonome;  definizione  degli  indirizzi  in  materia di
scuole  paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; cura
delle  attivita'  relative  all'associazionismo  degli studenti e dei
genitori; promozione dello status dello studente della scuola e della
sua   condizione;  competenze  in  materia  di  edilizia  scolastica,
riservate  al  Ministero, a norma della legge 11 gennaio 1996, n. 23;
competenze  riservate  all'amministrazione  scolastica  relativamente
alle  istituzioni  di  cui  all'articolo  137,  comma  2, del decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  112;  rapporti  con  la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano e con la Conferenza unificata per le
materie   di   propria   competenza;   attivita'   di   comunicazione
istituzionale  nonche'  attivita' e convenzioni editoriali e campagne
di  comunicazione;  campagne  di  sensibilizzazione  e  promozione di
eventi; coordinamento del sito web del Ministero.
  2.  Al  dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti
di  supporto,  n.  5  uffici  dirigenziali non generali, n. 1 ufficio
dirigenziale  non  generale  di  studio,  ricerca e consulenza, i cui
compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo
10,   e  n.  40  posizioni  dirigenziali  non  generali  di  funzione
tecnico-ispettiva.
  3.  Il  dipartimento  si  articola  nei  seguenti uffici di livello
dirigenziale generale:
a) direzione   generale   per   gli   ordinamenti  scolastici  e  per
   l'autonomia scolastica;
b) direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore
   e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni;
c) direzione generale per il personale scolastico;
d) direzione   generale   per   lo   studente,   l'integrazione,   la
   partecipazione e la comunicazione.
  4.  La  direzione  generale  per  gli  ordinamenti scolastici e per
l'autonomia  scolastica, che si articola in n. 10 uffici dirigenziali
non  generali,  svolge  le  funzioni  e  i  compiti  di spettanza del
Ministero nei seguenti ambiti:
a) ordinamenti, curricula e programmi scolastici;
b) definizione  delle  classi  di concorso e di abilitazione, nonche'
   dei  programmi delle prove concorsuali del personale docente della
   scuola;
c) sistema delle scuole paritarie e non paritarie;
d) ricerca  e innovazione nei diversi gradi e settori dell'istruzione
   avvalendosi   a   tale   fine  della  collaborazione  dell'Agenzia
   nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica;
e) determinazione   del   calendario   scolastico  per  la  parte  di
   competenza statale;
f) indirizzi in materia di libri di testo;
g) esami  di  Stato  della  scuola  secondaria di I e di II grado con
   riferimento    anche    alle    problematiche    attinenti    alla
   predisposizione  e  alla  somministrazione delle prove degli esami
   stessi;
h) certificazioni e riconoscimento dei titoli di studio stranieri;
i) adempimenti  ministeriali  per il conseguimento delle abilitazioni
   all'esercizio  delle  professioni di agrotecnico, geometra, perito
   agrario e perito industriale;
l) attivita'  preliminari  alla  adozione delle direttive di cui agli
   articoli 1 e 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
m) vigilanza  sull'Istituto  nazionale per la valutazione del sistema
   educativo  di  istruzione e di formazione e sull'Agenzia nazionale
   per lo sviluppo dell'autonomia scolastica;
n) vigilanza  sulla  Fondazione Museo nazionale della scienza e della
   tecnica  "Leonardo  da  Vinci"  di  cui all'articolo 4 del decreto
   legislativo  20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza di
   cui  all'articolo  605,  commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
   disposizioni   legislative   vigenti  in  materia  di  istruzione,
   relativa  alle  scuole  di  ogni ordine e grado, di cui al decreto
   legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nei confronti degli altri enti
   ivi previsti.
  5.  La  direzione  generale  per  gli  ordinamenti scolastici e per
l'autonomia scolastica svolge le funzioni di segreteria del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
  6.  La  direzione  generale  per  l'istruzione e formazione tecnica
superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni, che
si  articola  in  n.  6  uffici  dirigenziali  non generali svolge le
funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) sostegno      allo      sviluppo     dell'area     dell'istruzione
   tecnico-professionale,   ivi   compresi  gli  aspetti  riguardanti
   l'innovazione  degli  indirizzi di studio degli istituti tecnici e
   degli istituti professionali;
b) ordinamento     dell'istruzione     degli    adulti    nell'ambito
   dell'apprendimento permanente;
c) predisposizione   delle  linee  guida  in  materia  di  alternanza
   scuola-lavoro  e  di  orientamento  al lavoro ed alle professioni,
   fatte  salve  le  competenze  delle regioni e degli enti locali in
   materia;
d) cura delle attivita' istruttorie per i provvedimenti da sottoporre
   all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
   le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, della
   Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali e della Conferenza
   unificata  in materia di istruzione e formazione professionale, di
   istruzione  e  formazione  tecnica superiore, nel quadro dell'alta
   formazione   professionale   e  del  rafforzamento  della  filiera
   tecnico-scientifica non universitaria, con particolare riferimento
   agli istituti tecnici superiori e ai poli tecnico-professionali;
e) cura  delle  attivita'  istruttorie  riguardanti  il  rispetto dei
   livelli  essenziali  delle  prestazioni in materia di istruzione e
   formazione professionale, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo
   di istruzione.
  7.  La  direzione  generale  per  il personale della scuola, che si
articola  in  n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 3 uffici
dirigenziali  non generali di studio, ricerca e consulenza, svolge le
funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) definizione  degli  indirizzi  generali  della  organizzazione del
   lavoro;
b) disciplina  giuridica  ed  economica  del  rapporto  di  lavoro  e
   relativa contrattazione;
c) indirizzo  e coordinamento con altre amministrazioni in materia di
   quiescenza e previdenza;
d) indirizzi  in  materia  di  reclutamento e selezione dei dirigenti
   scolastici, rapporto di lavoro e relativa contrattazione;
e) definizione  delle  dotazioni  organiche  nazionali  del personale
   docente  ed  educativo  e  del personale amministrativo, tecnico e
   ausiliario,  e  definizione  dei  parametri  per la ripartizione a
   livello regionale;
f) definizione   delle  linee  di  indirizzo  e  coordinamento  della
   formazione   e  aggiornamento  del  personale  della  scuola,  ivi
   compresa   la   formazione  a  distanza,  e  programmazione  delle
   politiche formative a livello nazionale;
g) indirizzi  in  materia  di  riconversione  e  riqualificazione del
   personale docente ed educativo;
h) cura  delle  attivita'  connesse  alla  sicurezza  nelle  scuole e
   all'edilizia  scolastica  con  particolare  riguardo alla gestione
   degli  adempimenti  di  cui  alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed
   alla  normativa  collegata  in  raccordo  con  le competenze delle
   regioni e degli enti locali in materia;
i) gestione   del  contenzioso  per  provvedimenti  aventi  carattere
   generale  e  definizione  delle linee di indirizzo per la gestione
   del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali.
  8.  La  direzione  generale  per  lo  studente,  l'integrazione, la
partecipazione  e  la  comunicazione,  che si articola in n. 9 uffici
dirigenziali non generali e in n. 1 ufficio dirigenziale non generale
di  studio,  ricerca  e consulenza, svolge le funzioni e i compiti di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) disciplina ed indirizzo in materia di status dello studente;
b) cura  dei  servizi per l'integrazione degli studenti in situazione
   di  handicap,  in  situazioni  di ospedalizzazione e di assistenza
   domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;
c) cura  dei  servizi  di  accoglienza  e integrazione degli studenti
   immigrati;
d) elaborazione  degli  indirizzi  e  delle  strategie  nazionali  in
   materia di rapporti delle scuole con lo sport;
e) elaborazione     delle     strategie     sulle     attivita'     e
   sull'associazionismo degli studenti;
f) cura   delle   politiche  sociali  a  favore  dei  giovani  e,  in
   particolare,  delle  azioni di prevenzione e contrasto del disagio
   giovanile   nelle   scuole,  anche  attraverso  la  promozione  di
   manifestazioni, eventi ed azioni a favore degli studenti;
g) attivita' di orientamento e raccordo con il sistema universitario;
h) interventi  di  orientamento e promozione del successo formativo e
   relativo monitoraggio;
i) supporto delle attivita' della conferenza nazionale dei presidenti
   delle consulte provinciali degli studenti;
l) cura  dei  rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto
   della loro attivita';
m) cura  dei  rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano
   politiche e azioni a favore degli studenti;
n) cura  delle  azioni  di  contrasto  della  dispersione  scolastica
   rispetto   alle   quali  cura  il  coordinamento  con  ogni  altra
   competenza    in    materia    attribuita    ad    altri    uffici
   dell'Amministrazione;
o) cura  delle  attivita' di educazione alla sicurezza stradale, alla
   salute e alla legalita';
p) cura   dei   rapporti  con  il  Dipartimento  dell'informazione  e
   dell'editoria  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri e con
   gli altri enti ed organi di informazione;
q) coordinamento   della   comunicazione   istituzionale,  anche  con
   riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet;
r) elaborazione   e   gestione   del   piano   di   comunicazione  in
   coordinamento con i Dipartimenti del Ministero;
s) coordinamento del sito Web dell'am- ministrazione;
t) promozione  di attivita' e convenzioni editoriali e di campagne di
   comunicazione;
u) analisi   delle   domande   di  servizi  e  prestazioni  attinenti
   l'informazione e la relativa divulgazione;
v) promozione   di   monitoraggi  e  indagini  demoscopiche,  nonche'
   campagne  di  sensibilizzazione  nelle tematiche di competenza del
   Ministero.
  10.  La  direzione  generale  per  lo  studente, l'integrazione, la
partecipazione   e  la  comunicazione  e'  responsabile  dell'ufficio
relazioni  con il pubblico a livello centrale e indirizza l'attivita'
degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico.
 
          Nota all'art. 5:
             -  La  legge  11  gennaio  1996, n. 23 recante Norme per
          l'edilizia   scolastica   e'   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 gennaio 1996, n. 15.
             -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  137  del  decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di
          funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
          ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
          15 marzo 1997, n. 59":
             "Art.  137  (Competenze  dello Stato). - 1. Restano allo
          Stato,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 1, lettera a), della
          legge  15  marzo  1997,  n.  59,  i  compiti  e le funzioni
          concernenti  i  criteri  e i parametri per l'organizzazione
          della  rete  scolastica,  previo  parere  della  Conferenza
          unificata,   le   funzioni   di   valutazione  del  sistema
          scolastico,  le  funzioni  relative  alla  determinazione e
          all'assegnazione  delle  risorse  finanziarie  a carico del
          bilancio  dello  Stato  e  del  personale  alle istituzioni
          scolastiche,  le funzioni di cui all'art. 138, comma 3, del
          presente decreto legislativo.
             2.  Restano  altresi' allo Stato i compiti e le funzioni
          amministrative  relativi  alle  scuole militari ed ai corsi
          scolastici  organizzati,  con  il  patrocinio  dello Stato,
          nell'ambito  delle  attivita'  attinenti alla difesa e alla
          sicurezza  pubblica,  nonche' i provvedimenti relativi agli
          organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari,
          ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 18
          aprile 1994, n. 389.".
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli, 1, 2 e 4 del
          decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 recante Riordino
          del  Centro  europeo  dell'educazione,  della biblioteca di
          documentazione  pedagogica  e  trasformazione in Fondazione
          del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo
          da  Vinci", a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59:
             "Art.    1    (Trasformazione    del    Centro   europeo
          dell'educazione  in  Istituto  nazionale per la valutazione
          del  sistema  dell'istruzione).  -  1.  Il  Centro  europeo
          dell'educazione,   di   cui   all'art.   290   del  decreto
          legislativo  16  aprile 1994, n. 297, con sede in Frascati,
          e'  trasformato  in  "Istituto nazionale per la valutazione
          del   sistema   dell'istruzione",   di  seguito  denominato
          Istituto.  L'Istituto  e'  sottoposto  alla  vigilanza  del
          Ministero  della  pubblica  istruzione.  Il  Ministro della
          pubblica  istruzione  con  propria  direttiva  individua le
          priorita'  strategiche delle quali l'Istituto dovra' tenere
          conto per programmare l'attivita' di valutazione.
             2.  L'Istituto,  al quale sono trasferite le risorse del
          Centro   europeo   dell'educazione,  mantiene  personalita'
          giuridica  di  diritto pubblico ed autonomia amministrativa
          ed   e'   dotato   di  autonomia  contabile,  patrimoniale,
          regolamentare  e di autonomia finanziaria come definita dal
          regolamento di cui all'art. 3, comma 6.
             3.  In  particolare,  l'Istituto  valuta  l'efficienza e
          l'efficacia  del sistema di istruzione nel suo complesso ed
          analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione
          scolastica,   inquadrando   la  valutazione  nazionale  nel
          contesto  internazionale; studia le cause dell'insuccesso e
          della  dispersione  scolastica  con riferimento al contesto
          sociale  ed  alle tipologie dell'offerta formativa; conduce
          attivita'  di  valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;
          fornisce  supporto e assistenza tecnica all'amministrazione
          per  la realizzazione di autonome iniziative di valutazione
          e  supporto  alle  singole  istituzioni  scolastiche  anche
          mediante   la   predisposizione   di   archivi  informatici
          liberamente  consultabili;  valuta  gli effetti degli esiti
          applicativi  delle iniziative legislative che riguardano la
          scuola; valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di
          innovazione  promossi  in  ambito  nazionale;  assicura  la
          partecipazione    italiana    a    progetti    di   ricerca
          internazionale  in  campo valutativo e nei settori connessi
          dell'innovazione organizzativa e didattica.
             4.   All'Istituto   sono  altresi'  trasferiti,  con  le
          inerenti  risorse, i compiti svolti dall'Osservatorio sulla
          dispersione scolastica, che e' contestualmente soppresso.
             5.   Ai  fini  della  realizzazione  di  iniziative  che
          comportino  attivita'  di valutazione e di promozione della
          cultura   dell'autovalutazione   da   parte   delle  scuole
          l'Istituto  si avvale, sulla base della direttiva di cui al
          comma  1,  anche  dei  servizi  dell'amministrazione  della
          pubblica  istruzione istituiti sul territorio provinciale e
          delle  specifiche  professionalita' degli ispettori tecnici
          dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.".
             "Art.    2    (Trasformazione    della   biblioteca   di
          documentazione   pedagogica   in   Istituto   nazionale  di
          documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa). -
          1.  La  biblioteca  di  documentazione  pedagogica,  di cui
          all'art.  292  del  decreto  legislativo 16 aprile 1994, n.
          297, e' trasformata in Istituto nazionale di documentazione
          per  l'innovazione  e  la  ricerca educativa. L'Istituto e'
          sottoposto  alla  vigilanza  del  Ministero  della pubblica
          istruzione.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione  con
          propria  direttiva individua le proprieta' strategiche alle
          quali l'Istituto si uniforma.
             2. L'Istituto mantiene personalita' giuridica di diritto
          pubblico  ed  autonomia  amministrativa,  ed  e'  dotato di
          autonomia   contabile,  patrimoniale,  regolamentare  e  di
          autonomia  finanziaria come definita dal regolamento di cui
          all'art. 3, comma 6.
             3.   All'Istituto   sono  trasferiti,  con  le  inerenti
          risorse,    i    compiti   svolti   dalla   biblioteca   di
          documentazione pedagogica, con sede in Firenze.
             4.   L'Istituto,   in   collegamento  con  gli  istituti
          regionali   di  ricerca,  sperimentazione  e  aggiornamento
          educativi (I.R.R.S.A.E.), cura lo sviluppo di un sistema di
          documentazione  finalizzato  alle  esperienze  di ricerca e
          innovazione  didattica  e  pedagogica in ambito nazionale e
          internazionale  oltre  che  alla  creazione  di  servizi  e
          materiali   a   sostegno  dell'attivita'  didattica  e  del
          processo  di  autonomia;  rileva  i  bisogni  formativi con
          riferimento   ai   risultati  della  ricerca;  sostiene  le
          strategie  di  ricerca  e formazione riferite allo sviluppo
          dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza
          coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le
          universita'  e  con  gli  organismi  formativi  nazionali e
          internazionali,   curando   la   diffusione   dei  relativi
          risultati;   collabora  con  il  Ministero  della  pubblica
          istruzione  per  la  gestione  dei programmi e dei progetti
          della Unione europea.
             5.  L'Istituto  cura  lo  sviluppo  delle  attivita'  di
          raccolta,   elaborazione,   valorizzazione   e   diffusione
          dell'informazione  e  di  produzione della documentazione a
          sostegno   dell'innovazione   didattica  e  dell'autonomia;
          sostiene  lo  sviluppo  e  la  diffusione  delle tecnologie
          dell'informazione,    della    documentazione    e    della
          comunicazione  nelle  scuole;  cura  la  valorizzazione del
          patrimonio  bibliografico  e documentario gia' appartenente
          alla  biblioteca  pedagogica  nazionale e lo sviluppo di un
          settore  bibliotecario interno funzionale alla creazione di
          banche dati.".
             "Art.  4  (Museo della scienza e della tecnica). - 1. Il
          Museo  nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da
          Vinci"  di  Milano,  ente  pubblico  istituito  con legge 2
          aprile   1958,   n.  332,  sottoposto  alla  vigilanza  del
          Ministero  della  pubblica  istruzione  a  decorrere dal 1°
          gennaio   2000   e'  trasformato  nella  "Fondazione  Museo
          nazionale  della  scienza  e  della  tecnologia Leonardo da
          Vinci",  ed  acquista  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato  a  norma  degli  articoli 12 e seguenti del codice
          civile, alla data di pubblicazione dello statuto.
             2.  Il  consiglio di amministrazione del Museo nazionale
          della  scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" adotta a
          maggioranza assoluta, entro sei mesi dall'entrata in vigore
          del  presente  decreto  legislativo, lo Statuto della nuova
          fondazione, che e' sottoposto all'approvazione del Ministro
          della  pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  bilancio  e  programmazione  economica,  che  deve
          intervenire entro sessanta giorni dalla sua ricezione ed e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica. Il
          Consiglio di amministrazione dell'Ente resta in carica fino
          all'elezione   del   primo   consiglio  di  amministrazione
          successivo   all'entrata  in  vigore  dello  statuto  della
          fondazione.
             3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui al
          comma  2,  il  Ministro della pubblica istruzione nomina un
          commissario  che  provvede  ad adottarlo nei novanta giorni
          successivi.
             4.  Lo  statuto  disciplina  i  compiti  e  la struttura
          organizzativa  della  fondazione, ne individua le categorie
          di   partecipanti,   gli   organi   di   amministrazione  e
          scientifici,  le modalita' della loro elezione e i relativi
          poteri,  la  loro  durata,  gli  ambiti  di  attivita'  e i
          controlli  di gestione e di risultato; esso prevede che del
          consiglio  di  amministrazione,  oltre  a rappresentanti di
          enti  pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche
          che  intendano  dare  il loro costruttivo apporto alla vita
          della   fondazione,   facciano   parte  rappresentanti  del
          Ministero   della   pubblica   istruzione,   del  Ministero
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          e  del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere
          riguardanti  modifiche  statutarie,  lo  scioglimento della
          fondazione  e  la  devoluzione del patrimonio sono adottate
          con la procedura di cui al comma 2.
             5.   Tra   le  finalita'  della  Fondazione  lo  statuto
          individua in particolare:
              a)   la   diffusione  della  conoscenza  della  cultura
          scientifica  in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e
          interazioni   con  altri  settori  del  sapere,  anche  con
          riferimento  alla  dinamica  storica  della  scienza, della
          tecnica    e   della   tecnologia   ed   alle   prospettive
          contemporanee e future;
              b)  la conservazione, il reperimento, la valorizzazione
          e  la  illustrazione  al pubblico, anche in forma attiva ed
          esemplificativa,  delle  produzioni materiali e immateriali
          della   scienza,  della  tecnica  e  della  tecnologia  con
          riferimento  al  passato  e  alla  contemporaneita', in una
          prospettiva   di   costante  aggiornamento  del  patrimonio
          museale.
             6. Il patrimonio della fondazione e' costituito dai beni
          mobili  e immobili di proprieta' dell'ente pubblico e della
          fondazione  preesistente,  la  quale e' incorporata a tutti
          gli  effetti dalla nuova fondazione alla data di entrata in
          vigore   del   presente  decreto  legislativo,  nonche'  da
          lasciti,  donazioni  ed  erogazioni  destinati  da  enti  o
          privati  ad  incremento del patrimonio stesso. Per esigenze
          connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione
          puo' disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del
          valore   iscritto   nell'ultimo   bilancio  approvato,  con
          l'obbligo  di procedere alla sua ricostituzione entro i due
          esercizi   successivi.   Il  consiglio  di  amministrazione
          uscente,   entro   venti  giorni  dalla  pubblicazione  del
          presente  decreto  legislativo procede alla designazione di
          uno  o  piu'  esperti  iscritti nel registro dei consulenti
          tecnici  del  tribunale di Milano per la redazione di stima
          del  patrimonio;  ad  essi  si  applicano  le  disposizioni
          dell'art.  64  del codice di procedura civile. La relazione
          sulla  stima  del  patrimonio contiene la descrizione delle
          singole  componenti  patrimoniali, l'indicazione del valore
          attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione seguiti.
             7.  La "Fondazione nazionale Museo della scienza e delle
          tecnica Leonardo da Vinci", provvede ai suoi compiti con:
              a) i redditi del suo patrimonio;
              b) i contributi ordinari dello Stato;
              c)  eventuali  contributi straordinari dello Stato e di
          enti pubblici;
              d) eventuali proventi della gestione delle attivita';
              e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo
          di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti pubblici e
          privati, italiani e stranieri;
              f)    eventuali    altre   entrate,   anche   derivanti
          dall'esercizio  di  attivita'  commerciali  coerenti con le
          finalita' della fondazione.
             8.  Ai  fini della determinazione del contributo statale
          da erogare annualmente alla fondazione restano in vigore le
          disposizioni  di  cui all'art. 3 della legge 2 aprile 1958,
          n. 332, come modificate dalla legge 2 maggio 1984, n. 105.
             9. La Fondazione e' tenuta agli adempimenti contabili di
          cui  al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la
          parte relativa agli enti non commerciali.
             10.  I  rapporti  di  lavoro  del  personale attualmente
          dipendente  dal  Museo  della  scienza  e  della tecnica di
          Milano  sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati
          dal  codice  civile  e  dalla  contrattazione collettiva di
          diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto
          collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i
          contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data
          di  entrata  in  vigore del presente decreto legislativo. I
          dipendenti  conservano  comunque i diritti, compresi quelli
          relativi  al  trattamento  di fine rapporto, loro derivanti
          dall'anzianita'  raggiunta  anteriormente alla stipulazione
          del  primo  contratto  collettivo.  Entro  tre  mesi  dalla
          stipulazione  del  primo  contratto collettivo di lavoro il
          personale  puo'  optare  per  la  permanenza  nel  pubblico
          impiego   e  conseguentemente  viene  trasferito  ad  altra
          amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni, con precedenza per
          la   collocazione   nei  ruoli  dell'amministrazione  della
          pubblica  istruzione o dei beni culturali o nei ruoli degli
          istituti di cui agli articoli 1 e 2.".
             -  Si  riporta  il testo dei commi 2 e 3, dell'art. 605,
          del  "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
          materia  di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
          e  grado" approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
          n. 297, sono i seguenti:
             "2. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza
          sui seguenti enti:
              a)  vigilanza  sull'Ente  per  le  scuole materne della
          Sardegna,  secondo  le  modalita'  stabilite dalla legge 1°
          giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente;
              b)   vigilanza   sull'Ente   nazionale   di  assistenza
          magistrale, secondo le disposizioni del decreto legislativo
          del  Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346,
          ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive
          modificazioni  e  secondo le norme dello statuto dell'ente;
          sono   iscritti   d'ufficio  all'Ente,  e  sottoposti  alla
          ritenuta  di  cui all'art. 3 del citato decreto legislativo
          del    Capo    provvisorio   dello   Stato   e   successive
          modificazioni,   gli   insegnanti  di  ruolo  delle  scuole
          elementari   statali,  i  docenti  di  ruolo  delle  scuole
          elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne
          statali e i direttori didattici;
              c)  sorveglianza  sull'Unione  nazionale  per  la lotta
          contro  l'analfabetismo  nei limiti conseguenti al disposto
          dell'art.  2  della  legge  2  aprile  1968, n. 470 e delle
          disposizioni   dello   statuto  dell'ente;  nel  potere  di
          sorveglianza   e'   compresa   la   facolta'   di  disporre
          accertamenti  e  ispezioni  relativamente  all'impiego,  da
          parte  dell'ente,  del  contributo  annuo,  a  carico dello
          Stato,  di  lire  150  milioni,  previsto dall'art. 1 della
          predetta legge;
              d)  vigilanza  sull'Opera nazionale Montessori, secondo
          quanto  previsto  dalle  leggi  3  marzo  1983, n. 66, e 16
          febbraio 1987, n. 46;
              e)  vigilanza  sull'Ente  per  il museo nazionale della
          scienza  e  della  tecnica  "Leonardo  da  Vinci", ai sensi
          dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332.".
             "3. Il Ministero esercita altresi' la vigilanza su altri
          enti quando sia previsto dal rispettivo ordinamento.".