Art. 9. 
 
 
                           Corpo ispettivo 
 
 
  1. Il corpo ispettivo,  composto  dai  dirigenti  che  svolgono  la
funzione   ispettiva   tecnica,   e'   collocato,   a   livello    di
amministrazione centrale, in posizione di dipendenza  funzionale  dal
capo del Dipartimento per l'istruzione, e, a livello  periferico,  in
posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici
scolastici  regionali.  Le  modalita'  di  esercizio  della  funzione
ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del
Ministro.