Art. 10.


                       Laboratori di controllo

  1.  I  laboratori  interessati ad effettuare le prove richieste dal
regolamento (CE) n. 648/2004, in conformita' allo standard EN ISO/IEC
17025,  o  all'articolo  2  della  direttiva 2004/9/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  dell'11  febbraio 2004 (Buona pratica di
laboratorio),   presentano   domanda  di  inclusione  negli  elenchi,
nazionale  e  comunitario,  in  qualita'  di laboratori competenti ed
autorizzati.
  2. La domanda di cui al comma 1 e' inviata a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  indirizzata  al Ministero del lavoro, della
salute   e   delle   politiche   sociali,  Direzione  generale  della
prevenzione sanitaria, via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, corredata
dalla seguente documentazione:
   a) copia del certificato attestante il rispetto dei principi della
Buona   pratica   di   laboratorio   limitatamente   alle   prove  di
biodegradabilita', di cui il richiedente e' in possesso;
   b)  copia del certificato di accreditamento per l'esecuzione delle
prove   per  cui  il  laboratorio  chiede  di  essere  approvato,  in
conformita'  alla  norma  EN  ISO/IEC 17025, rilasciato da un ente di
accreditamento   facente  parte  dell'EA  (European  Cooperation  for
Accreditation)   o,   in   alternativa,   documentazione  comprovante
l'esecuzione  di  tali  prove  in  conformita'  alla norma EN ISO/IEC
17025.
  3.  Al  ricevimento  della  domanda, il Ministero del lavoro, della
salute   e   delle   politiche  sociali,  dopo  avere  verificato  la
completezza   della  documentazione  e  valutato  l'estensione  della
validita' delle due certificazioni prodotte dal laboratorio, comunica
al  richiedente  l'avvio  della  procedura  -  documentale o mediante
visita  ispettiva  -  per  l'accertamento  del possesso dei requisiti
richiesti dal regolamento (CE) n. 648/2004.
  4.  Per  l'accertamento di cui al comma 3, il Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche sociali si avvale, per gli aspetti
concernenti  la conformita' alla norma EN ISO/IEC 17025, dell'Ufficio
FI   dell'Ispettorato  tecnico  dell'industria  del  Ministero  dello
sviluppo economico.
  5.  In  caso  di esito positivo dell'accertamento, il Ministero del
lavoro,   della   salute   e  delle  politiche  sociali  comunica  al
richiedente   l'approvazione   del   laboratorio  e  ne  notifica  la
denominazione completa e l'indirizzo alla Commissione europea.
  6. Gli oneri dell'istruttoria per l'approvazione dei laboratori, da
porre  a  carico dei richiedenti, saranno commisurati ai costi che le
due  amministrazioni  dovranno  sostenere  e la loro determinazione e
ripartizione  sara' oggetto di un successivo decreto del Ministro del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche sociali di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
  7.  I  laboratori  inclusi  negli elenchi, nazionale e comunitario,
sono  sottoposti, con oneri a loro carico, dall'Istituto superiore di
sanita' a ring-tests al fine di uniformare gli inocula.
 
          Nota all'art. 10:
             -  Per  il  regolamento  (CE) n. 648/2004, si veda nelle
          note alle premesse.
             - La  direttiva 2004/9/CE e' pubblicato nella G.U.C.E 20
          febbraio 2004 n. L 50.