Art. 11.


                            Etichettatura

  1.  I  prodotti  detergenti, in confezione singola o venduti sfusi,
possono  essere  immessi sul mercato solo se il loro imballaggio reca
le  indicazioni  previste dal regolamento (CE) n. 648/2004, in lingua
italiana e a caratteri leggibili, visibili ed indelebili.
  2.  Il titolare della autorizzazione all'immissione in commercio di
prodotti     biocidi,    attualmente    registrati    come    presidi
medico-chirurgici,     provvede     autonomamente     all'adeguamento
dell'etichettatura   alle   disposizioni   del  regolamento  (CE)  n.
648/2004,   inviando   un   esemplare  dell'etichetta  modificata  al
Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche sociali -
Direzione   generale   dei   farmaci   e   dei   dispositivi  medici.
L'adeguamento,  ai  sensi  dell'articolo  4, comma 4, del decreto del
Presidente  della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, non comporta una
nuova autorizzazione delle etichette.
 
          Nota all'art. 11:
             -  Per  il regolamento (CE) 648/2004, si veda nelle note
          alle premesse.
             -  Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  6 ottobre 1998, n. 392,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale13  novembre 1998, n.
          266:
             «4. Quando la modificazione concerne l'adeguamento della
          etichettatura a norme che entrano in vigore successivamente
          alla   autorizzazione,  il  titolare  della  autorizzazione
          provvede  autonomamente  e  la  variazione non comporta una
          nuova autorizzazione delle etichette.».