Art. 4.


              Informazioni fornite al personale medico

  1.  Il  personale medico, gratuitamente e senza ritardi, puo' avere
accesso  alle  schede  tecniche  sui preparati detergenti disponibili
presso  alla  Banca  dati  dell'Istituto  superiore  di sanita'. Tale
accesso  puo' essere concesso direttamente dall'Istituto superiore di
sanita'   previa   verifica   della   qualifica   professionale   del
richiedente. In alternativa le informazioni necessarie possono essere
richieste  ai  Centri  antiveleni abilitati dal Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.
  2.  In  alternativa  le  informazioni  di  cui al comma 1 sono rese
disponibili  dal  fabbricante  o  dall'importatore  che  immette  sul
mercato il preparato cosi' come stabilito dall'allegato VII, punto C,
del regolamento (CE) n. 648/2004.
  3.  Il  numero  di  telefono  del fabbricante o dell'importatore e'
riportato sull'etichetta del preparato.
 
          Nota all'art. 4:
             -  Per  il  regolamento  (CE) n. 648/2004, si veda nelle
          note alle premesse.