Art. 6.


                        Vigilanza e controlli

  1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
le  regioni  ed il sindaco esercitano la vigilanza, nell'ambito delle
rispettive  competenze, sui tensioattivi e i preparati destinati alla
detergenza sia in ambito produttivo che commerciale.
  2.   All'accertamento  dell'osservanza  delle  norme  del  presente
decreto  e  agli  esami  e  alle analisi dei campioni si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 24, 28 e 29 del decreto legislativo
3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 6:
             -  Si  riporta  il  testo degli articoli 24, 28 e 29 del
          decreto  legislativo  3  febbraio  1997,  n. 52, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale11  marzo 1997 n. 58, supplemento
          ordinario:
             «Art. 24. (Abrogato)».
             «Art.  28  (Controlli).  -  1. Al fine dell'accertamento
          dell'osservanza   delle   norme   del   presente   decreto,
          l'immissione  sul  mercato  e  la commercializzazione delle
          sostanze  pericolose  sono  soggette  alla  vigilanza degli
          uffici competenti, in base alle vigenti disposizioni, delle
          amministrazioni  dello  Stato,  delle  regioni e degli enti
          locali;  a tal fine il relativo personale puo' procedere in
          qualunque momento ad ispezioni presso luoghi di produzione,
          deposito   e   vendita,  richiedere  dati,  informazioni  e
          documenti,  prelevare  campioni  in numero massimo di tre a
          titolo   gratuito,   sigillati  all'atto  del  prelievo,  e
          ciascuno in quantita' sufficiente per una analisi completa.
             2.  Nei  casi  di  constatata  infrazione alle norme del
          presente  decreto,  il  Ministero  della sanita', in ambito
          nazionale, e i competenti uffici delle regioni e degli enti
          locali,    nell'ambito   del   territorio   di   rispettiva
          competenza, dispongono il divieto di commercializzazione ed
          il  sequestro  in  via  amministrativa delle merci a cura e
          comunque  a spese del trasgressore, adottando le necessarie
          prescrizioni  per  il  loro  ritiro  e  la  loro  custodia,
          garantendo  la sicurezza degli operatori, della popolazione
          e  dell'ambiente.  I provvedimenti adottati dalle regioni e
          dagli enti locali sono portati tempestivamente a conoscenza
          del  Ministero  della  sanita',  che  procede  ai necessari
          accertamenti ai fini dell'eventuale estensione delle misure
          all'intero territorio nazionale.
             3. In caso di immediato o grave pericolo per la salute o
          la  sicurezza,  le  autorita'  di  cui  al  comma 2 possono
          immediatamente  adottare  le misure provvisorie necessarie,
          ivi  incluso  il divieto di commercializzazione e il ritiro
          dal mercato.
             4.  Le  misure  di cui ai comma 2 e 3 si applicano anche
          nel  caso  in cui l'interessato non consenta agli uffici di
          cui  al  comma  1 la tempestiva acquisizione dei campioni e
          dei documenti di cui allo stesso comma.
             5.  Su  richiesta  della ditta interessata, il Ministero
          della  sanita'  puo'  consentire l'adeguamento del prodotto
          alle   disposizioni   del  presente  decreto  ai  fini  del
          successivo dissequestro.
             6.  I  soggetti  che,  ai  sensi del comma 1, effettuano
          ispezioni  e  prelievi  di  campioni  nell'esercizio  delle
          funzioni  loro  demandate,  sono  tenuti  agli  obblighi di
          riservatezza  relativamente alle informazioni acquisite, in
          conformita' alle norme vigenti.
             6-bis.  In base alle vigenti disposizioni, resta in capo
          agli  uffici  competenti delle amministrazioni dello Stato,
          delle regioni e degli enti locali, l'attivita' di vigilanza
          sull'immissione  sul  mercato  e  sulla commercializzazione
          delle sostanze pericolose.
             6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute
          e  delle  politiche  sociali,  di  concerto con il Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
          il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e con il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, sono stabilite, sulla base
          del   costo   effettivo   del   servizio,  le  tariffe  per
          l'integrale  copertura  dei  costi  dei controlli di cui al
          presente  articolo  e  le relative modalita' di versamento.
          Tali tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.
             6-quater.  Il  decreto  di cui al comma 6-ter si applica
          alle  regioni  e  alle  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano  nell'ambito  dei controlli di loro competenza fino
          all'emanazione  di  proprie  tariffe,  sulla base del costo
          effettivo del servizio, con loro apposite disposizioni.
             6-quinquies. Nelle more dell'adozione del decreto di cui
          al  comma  6-ter,  l'ammontare  della tariffa dovuta per lo
          svolgimento   delle   attivita'  di  cui  al  comma  1,  e'
          determinata  in  euro duemila, salvo conguaglio, da versare
          in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato,
          per  la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di
          spesa.».
             «Art. 29 (Esami e analisi di campioni). - 1. Gli esami e
          le  analisi  dei  campioni prelevati dalle autorita' locali
          sono eseguiti dai laboratori competenti per territorio.
             2.  Quando  dall'analisi  risulta  che  i  prodotti  non
          corrispondono ai requisiti fissati dal presente decreto, il
          direttore  del  laboratorio  trasmette  immediata  denuncia
          all'autorita'    competente,   unendovi   il   verbale   di
          prelevamento     ed     il    certificato    di    analisi.
          Contemporaneamente,  a  mezzo  di  lettera raccomandata con
          avviso di ricevimento, comunica all'esercente presso cui e'
          stato  fatto  il prelievo i risultati dell'analisi. Analoga
          comunicazione e' fatta al fabbricante, all'importatore o al
          distributore  nel caso che il prelievo riguardi campioni in
          confezioni  originali;  entro  trenta  giorni dalla data di
          ricevimento  della  comunicazione  gli  interessati possono
          presentare  alla  autorita'  che  ha  disposto il prelievo,
          istanza  di  revisione  di  analisi,  unendo la ricevuta di
          versamento  della somma indicata nel tariffario dei servizi
          resi a pagamento dell'Istituto superiore di sanita'.
             3.   Le   analisi  di  revisione  sono  eseguite  presso
          l'Istituto  superiore di sanita' entro i termini fissati ai
          sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n. 241, e successive
          modificazioni.
             4.  L'Istituto superiore di sanita' avverte, con congruo
          anticipo,  l'interessato, mediante lettera raccomandata con
          avviso  di ricevimento, del giorno, dell'ora e del luogo in
          cui    avranno   inizio   le   operazioni   di   revisione;
          l'interessato  ha  diritto  di farsi assistere, nelle dette
          operazioni, dal suo difensore o da un consulente tecnico.
             5.  In  caso  di mancata presentazione nei termini della
          istanza  di revisione e nel caso che l'analisi di revisione
          confermi  quella  di  prima istanza, l'autorita' competente
          trasmette  denuncia alla autorita' giudiziaria e ne informa
          il Ministero della sanita'.
             6.  Gli  esami e le analisi dei campioni prelevati dalle
          autorita' centrali sono eseguiti dall'Istituto superiore di
          sanita',  il  quale  trasmette il proprio parere, corredato
          dai  risultati  e  con l'indicazione delle eventuali misure
          ritenute   opportune,   al  Ministero  della  sanita',  per
          l'adozione dei provvedimenti di competenza.
             7. In caso di immediato o grave pericolo per la salute o
          la  sicurezza,  le  autorita'  di cui all'art. 28, comma 2,
          possono   immediatamente  adottare  le  misure  provvisorie
          necessarie, ivi incluso il divieto di commercializzazione e
          l'ordine  di  ritiro  dal  mercato;  ai fini dell'eventuale
          revoca  di  tali  misure  si applica la procedura di cui ai
          commi 3 e 4.».