Art. 7.


                  Compiti dell'autorita' periferica

  1.  Gli  organi  sanitari  competenti  sono  tenuti a procedere con
uniformita' di interventi e di criteri alle autorizzazioni sanitarie,
alle  ispezioni, ai prelievi ed alle denunzie, seguendo le istruzioni
emanate  dal  Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche
sociali e le eventuali statuizioni in materia emanate dalle regioni.