Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 5.a) dello Strumento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge e dall'articolo 6.a) dello Strumento di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera b).