Art. 2.


                        Ordine di esecuzione


  1.  Piena  ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di
cui  all'articolo  1,  a  decorrere  dalla data della loro entrata in
vigore   in   conformita'   a   quanto   disposto,   rispettivamente,
dall'articolo  5.a)  dello  Strumento di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), della presente legge e dall'articolo 6.a) dello Strumento
di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera b).