(Allegato)
   Strumento cosi' come contemplato dall'Articolo 3(2) dell'Accordo 
sulla Mutua Assistenza Giudiziaria tra gli Stati  Uniti  d'America  e
l'Unione  Europea  e  firmato  il  25  giugno  2003,   in   relazione
all'applicazione del Trattato tra gli  Stati  Uniti  d'America  e  la
Repubblica Italiana sulla Mutua Assistenza in Materia Penale firmato 
il 9 novembre 1982 
 
   1. Cosi' come contemplato dall'Articolo  3(2)  dell'Accordo  sulla
Mutua Assistenza Giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione
Europea firmato  il  25  giugno  2003  (d'ora  in  avanti  denominato
"l'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria"), i Governi  degli
Stati Uniti d'America e della Repubblica  Italiana  riconoscono  che,
conformemente alle disposizioni  del  presente  Strumento,  l'Accordo
USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria si  applica  in  relazione  al
Trattato bilaterale in vigore tra gli  Stati  Uniti  d'America  e  la
Repubblica Italiana sulla Mutua Assistenza in Materia Penale  firmato
il 9 novembre 1982 (d'ora in avanti denominato "il Trattato di  Mutua
Assistenza del 1982") alle seguenti condizioni: 
   a)  L'Articolo  4  dell'Accordo   USA-UE   di   Mutua   Assistenza
Giudiziaria di cui all'Articolo  18  bis  dell'Allegato  al  presente
Strumento regola l'identificazione  dei  conti  e  delle  transazioni
finanziari, in aggiunta ai poteri gia' previsti ai sensi del Trattato
di Mutua Assistenza del 1982; 
   b)  L'Articolo  5  dell'Accordo   USA-UE   di   Mutua   Assistenza
Giudiziaria di cui all'Articolo  18  ter  dell'Allegato  al  presente
Strumento  regola  la  formazione  e  le  attivita'   delle   squadre
investigative comuni, in aggiunta ai poteri gia'  previsti  ai  sensi
del Trattato di Mutua Assistenza del 1982; 
   c)  L'Articolo  6  dell'Accordo   USA-UE   di   Mutua   Assistenza
Giudiziaria di cui agli Articoli  7  e  18  quater  dell'Allegato  al
presente Strumento regola l'assunzione di  testimonianze  di  persone
che si trovano nello Stato Richiesto mediante l'utilizzo di  tecniche
di video trasmissione tra  gli  Stati  Richiedente  e  Richiesto,  in
aggiunta ai poteri gia' previsti  ai  sensi  del  Trattato  di  Mutua
Assistenza del 1982; 
   d)  L'Articolo  7  dell'Accordo   USA-UE   di   Mutua   Assistenza
Giudiziaria  di  cui  all'Articolo  2(3)  dell'Allegato  al  presente
Strumento regola l'utilizzo di  mezzi  veloci  di  comunicazione,  in
aggiunta ai poteri gia' previsti  ai  sensi  del  Trattato  di  Mutua
Assistenza del 1982; 
   e)  L'Articolo  8  dell'Accordo   USA-UE   di   Mutua   Assistenza
Giudiziaria di cui all'Articolo 1(1 bis)  dell'Allegato  al  presente
Strumento regola la fornitura della mutua assistenza  alle  autorita'
amministrative interessate, in aggiunta ai poteri  gia'  previsti  ai
sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982; 
   f)  L'Articolo  9  dell'Accordo   USA-UE   di   Mutua   Assistenza
Giudiziaria di cui all'Articolo 8(3)-(5)  dell'Allegato  al  presente
Strumento regola  il  limite  sull'uso  delle  informazioni  o  degli
elementi  di  prova  forniti  allo  Stato  Richiedente,  nonche'   le
condizioni cui  e'  soggetta  l'assistenza  per  motivi  legati  alla
protezione di dati, o il rifiuto di tale assistenza; 
   2. L'Allegato riflette il testo integrato delle  disposizioni  del
Trattato di Mutua Assistenza del 1982 e dell'Accordo USA-UE di  Mutua
Assistenza  Giudiziaria  applicabile  una  volta  che   il   presente
Strumento entrera' in vigore. 
   3. Conformemente all'Articolo  12  dell'Accordo  USA-UE  di  Mutua
Assistenza Giudiziaria, il presente Strumento  si  applica  ai  reati
commessi prima e dopo della sua entrata in vigore. 
   4. Il presente Strumento non si applica alle richieste  presentate
prima  della  sua  entrata  in  vigore;  salvo   che,   conformemente
all'Articolo 12 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza  Giudiziaria,
gli Articoli 2(3), 7(e) e 18 quater  dell'Allegato  sono  applicabili
alle richieste presentate prima di tale entrata in vigore. 
   5. L'Articolo 18 dell'Allegato si applica in  luogo  dell'Articolo
18 del Trattato di Mutua Assistenza del 1982, ed il relativo  scambio
di note diplomatiche tra gli Stati Uniti e l'Italia del  13  novembre
1985. 
   6 a) Il presente Strumento e' soggetto al completamento  da  parte
degli Stati Uniti d'America e della Repubblica  Italiana  delle  loro
rispettive procedure interne applicabili per l'entrata in vigore.  Al
riguardo, i Governi degli Stati Uniti d'America  e  della  Repubblica
Italiana si scambieranno gli strumenti indicando che tali misure sono
state completate. Il presente Strumento entrera' in vigore Io  stesso
giorno dell'entrata in vigore dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza
Giudiziaria. 
   b) In caso di estinzione dell'Accordo USA-UE di  Mutua  Assistenza
Giudiziaria, il presente Strumento sara' estinto e si applichera'  il
Trattato di Mutua Assistenza del  1982.  Tuttavia,  i  Governi  degli
Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana possono  concordare
di continuare  ad  applicare  alcune  o  tutte  le  disposizioni  del
presente Strumento. 
 
   IN FEDE  DI  CHE,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Strumento. 
 
   FATTO a Roma, in duplice originale, questo terzo giorno di  Maggio
2006 nelle lingue inglese  ed  italiana,  entrambi  i  testi  facenti
ugualmente fede. 
    

    PER IL GOVERNO                             PER IL GOVERNO
DEGLI STATI UNITI D'AMERICA               DELLA REPUBBLICA ITALIANA

    

              Parte di provvedimento in formato grafico