ARTICOLO 11 Notifica di documenti 1. Lo Stato Richiesto provvedera' alla notifica di qualsiasi documento a tal fine trasmesso dallo Stato Richiedente. 2. La richiesta di notifica di un documento, che richieda la comparizione di una persona davanti ad una autorita' nello Stato Richiedente, sara' trasmessa con un ragionevole anticipo rispetto alla data di comparizione prevista. 3. Un documento che richieda tale comparizione sara' notificato trenta giorni prima della data di comparizione prevista, o entro un diverso termine concordato. 4. Lo Stato Richiesto fara' pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica in conformita' con le proprie leggi.