(Trattato - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
                        Notifica di documenti 
 
   1. Lo Stato  Richiesto  provvedera'  alla  notifica  di  qualsiasi
documento a tal fine trasmesso dallo Stato Richiedente. 
   2. La richiesta di notifica  di  un  documento,  che  richieda  la
comparizione di una persona davanti  ad  una  autorita'  nello  Stato
Richiedente, sara' trasmessa con  un  ragionevole  anticipo  rispetto
alla data di comparizione prevista. 
   3. Un documento che richieda tale  comparizione  sara'  notificato
trenta giorni prima della data di comparizione prevista, o  entro  un
diverso termine concordato. 
   4. Lo Stato Richiesto fara' pervenire allo  Stato  Richiedente  un
attestato di avvenuta notifica in conformita' con le proprie leggi.