(Trattato - art. 12)
                             ARTICOLO 12 
 Produzione di atti e documenti di uffici statali e di enti pubblici 
 
   1. Lo Stato Richiesto  fornira'  copia  degli  atti  o  documenti,
accessibili al pubblico, di uffici statali e di enti pubblici. 
   2. Lo Stato Richiesto potra' fornire atti o documenti in  possesso
di un ufficio statale o di un ente pubblico, ma  non  accessibili  al
pubblico, nella  stessa  misura  e  alle  stesse  condizioni  in  cui
sarebbero accessibili alle autorita' giudiziarie  o  agli  organi  di
polizia dello Stato Richiesto. E' discrezione dello  Stato  Richiesto
respingere, interamente o in parte, tale richiesta. 
   3. I documenti o gli atti forniti in conformita' con  il  presente
articolo ed in conformita' con le modalita' indicate nella  richiesta
ed autenticati dall'Autorita' Centrale  dello  Stato  Richiesto,  non
richiedono  ulteriori  certificazioni  o  autenticazioni  per  essere
ammessi come mezzi di prova nello Stato Richiedente.