(Trattato - art. 13)
                             ARTICOLO 13 
               Produzione di documenti, atti e oggetti 
 
   1. Lo Stato Richiesto, se necessario, obblighera'  una  persona  a
produrre un  documento,  atto  o  oggetto  negli  stessi  limiti  che
sarebbero previsti per istruttorie o procedimenti  penali  in  quello
Stato. Quando siano richieste perquisizioni o sequestri, la richiesta
conterra' quelle informazioni che giustificherebbero tale azione  nel
corso di istruttorie o procedimenti penali in base alle  leggi  dello
Stato Richiesto. 
   2. In relazione al  I°  comma  del  presente  articolo,  qualsiasi
funzionario dello Stato Richiesto alla cui custodia siano affidati  i
documenti,  gli  atti  e  gli  oggetti  confiscati  sara'  tenuto   a
certificare  all'Autorita'  Centrale  di   tale   Stato   l'identita'
dell'articolo confiscato, la continuita' della  relativa  custodia  e
l'integrita' delle sue condizioni. L'Autorita' Centrale  dello  Stato
Richiesto certifichera' che le procedure specificate nella  richiesta
sono state eseguite nei limiti consentiti dalle leggi e dalla  prassi
di tale Stato. Il documento, atto o  oggetto  cosi'  certificato  non
dovra' essere sottoposto ad ulteriori formalita' per  essere  ammesso
quale mezzo di prova dallo Stato Richiedente.