(Trattato - art. 15)
                             ARTICOLO 15 
         Assunzione di testimonianza nello Stato Richiedente 
 
   1. Qualora in relazione ad una istruttoria o  ad  un  procedimento
penale  nello  Stato  Richiedente  sia  richiesta  a  comparire  come
testimone una persona che si  trovi  sul  suo  territorio;  lo  Stato
Richiesto  ordinera'  a  tale  persona   di   comparire   e   rendere
testimonianza nello Stato Richiesto, secondo  le  modalita'  previste
dal proprio ordinamento per rendere obbligatoria la comparizione e la
testimonianza, se: 
   a. lo Stato Richiesto non ha un ragionevole motivo  di  respingere
la richiesta; 
   b. la persona potrebbe essere obbligata a comparire e a rendere 
testimonianza nelle medesime circostanze nello Stato Richiesto; e 
   c. l'Autorita' Centrale dello Stato Richiedente certifica  che  la
testimonianza e' rilevante e necessaria. 
   2. Una persona che  non  comparira'  secondo  quanto  ingiuntogli,
sara' passibile delle stesse sanzioni che lo Stato Richiesto  commina
ad un testimone per non essere  comparso  a  testimoniare  in  simili
circostanze. Tali sanzioni non comprendono l'accompagnamento coattivo
della persona nello Stato Richiedente.