(Trattato - art. 16)
                             ARTICOLO 16 
        Trasferimento di detenuti da assumere come testimoni 
 
   1. Un detenuto, la cui testimonianza  e'  necessaria  nello  Stato
Richiedente in relazione a istruttorie o procedimenti  penali,  sara'
trasferito in quello Stato in conformita' con le  condizioni  di  cui
all'articolo 15 , paragrafo 1. 
   2. Un imputato, detenuto in uno Stato, che, ai fini di  esercitare
un  diritto  di  intervento,  chieda  di  essere   presente   ad   un
procedimento giudiziario nell'altro Stato, sara' trasferito  in  tale
Stato, salvo che lo Stato in cui  l'imputato  e'  detenuto  abbia  un
ragionevole motivo di rifiutare tale richiesta. 
   3. Ai fini del presente articolo: 
   a. lo Stato ricevente avra' la competenza e l'obbligo di  detenere
la persona trasferita salvo diversa  autorizzazione  dello  Stato  di
provenienza; 
   b. lo Stato  ricevente  restituira'  la  persona  trasferita  alla
custodia dello Stato di provenienza  non  appena  le  circostanze  lo
consentano o come altrimenti convenuto; 
   c. lo Stato ricevente non si rifiutera' di restituire una  persona
trasferita sulla base della sua nazionalita', ne' richiedera' allo 
Stato di provenienza di iniziare le procedure per l'estradizione; e 
   d.  al  detenuto  trasferito  verra'  computato  il   periodo   di
detenzione nello Stato ricevente ai fini della esecuzione della  pena
comminata nello Stato dal quale e' Stato trasferito.