(Trattato - art. 17)
                             ARTICOLO 17 
                              Immunita' 
 
   1. Una persona che compare dinanzi  ad  un'autorita'  nello  Stato
Richiedente in base ad una richiesta: 
   a. non sara' sottoposta a giudizio, detenuta o soggetta ad  alcuna
altra restrizione della liberta' personale in relazione a qualsiasi 
atto o condanna precedente alla sua partenza; e 
   b.  non  sara'  soggetta  a  procedimento  penale  in  base   alla
testimonianza in quanto essa sia resa per eseguire la richiesta e sia
conforme alla verita'. 
   2. Le immunita' previste nel presente articolo  vengono  meno  se,
dieci giorni dopo che la persona comparsa in giudizio abbia  ricevuto
notifica che la sua presenza  non  sia  piu'  necessaria;  la  stessa
persona, pur avendone la possibilita', non abbia  lasciato  lo  Stato
Richiedente o, avendolo lasciato, vi abbia fatto ritorno.