(Trattato - art. 18)
                             ARTICOLO 18 
                    Sequestro e confisca di beni 
 
   1. Le Parti Contraenti si forniranno  reciproca  assistenza  nella
misura permessa  dai  loro  rispettivi  ordinamenti,  nel  sequestro,
immobilizzazione e confisca dei frutti e dei proventi dei reati. 
   2. La Parte Contraente che procedera' alla confisca dei profitti e
dei beni ai sensi del  presente  articolo  ne  disporra'  secondo  la
propria legge nazionale e le procedure amministrative. Ciascuna Parte
potra' trasferire tutti o parte di tali proventi o beni, o i proventi
derivanti dalla vendita, all'altra Parte nella misura consentita  dai
rispettivi  ordinamenti  giuridici  alle   condizioni   eventualmente
stabilite.