ARTICOLO 18 Sequestro e confisca di beni 1. Le Parti Contraenti si forniranno reciproca assistenza nella misura permessa dai loro rispettivi ordinamenti, nel sequestro, immobilizzazione e confisca dei frutti e dei proventi dei reati. 2. La Parte Contraente che procedera' alla confisca dei profitti e dei beni ai sensi del presente articolo ne disporra' secondo la propria legge nazionale e le procedure amministrative. Ciascuna Parte potra' trasferire tutti o parte di tali proventi o beni, o i proventi derivanti dalla vendita, all'altra Parte nella misura consentita dai rispettivi ordinamenti giuridici alle condizioni eventualmente stabilite.