(Trattato - art. 18-bis)
                           ARTICOLO 18 bis 
              Identificazione di informazioni bancarie 
 
   1. a. Su domanda  dello  Stato  Richiedente,  lo  Stato  Richiesto
accerta prontamente, a norma del presente articolo,  se  alle  banche
ubicate nel suo territorio risulta che una determinata persona fisica
o giuridica sospettata o imputata di un reato e' titolare  di  uno  o
piu' conti bancari. Lo Stato Richiesto comunica  senza  indugio  allo
Stato Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati. 
   b. Gli accertamenti di cui alla lettera a)  possono  anche  essere
compiuti per raccogliere: 
   i. informazioni su persone fisiche o giuridiche condannate per  un
reato o altrimenti implicate in un reato; 
   ii. informazioni presso istituti finanziari diversi dalle banche; 
o 
   iii. transazioni finanziarie slegate da conti. 
   2. Oltre ai requisiti di cui all'art. 3 (1) del presente Trattato,
la domanda di informazioni di cui al paragrafo 1 include: 
   a. informazioni sull'identita' della persona  fisica  o  giuridica
utili per localizzare i conti o le transazioni; 
   b. informazioni sufficienti a permettere all'autorita'  competente
dello Stato Richiesto di: 
   i. sospettare ragionevolmente che la persona fisica o giuridica in
questione e' implicata in  un  reato  e  che  le  banche  o  istituti
finanziari diversi dalle banche nel territorio dello Stato  Richiesto
possono disporre delle informazioni richieste; 
   ii.  giungere  alla  conclusione  che  le  informazioni  richieste
riguardano un'indagine o un procedimento penale. 
   c. per quanto possibile, indicazioni sulla banca  o  sull'istituto
finanziario  non   bancario   eventualmente   interessati   e   altre
informazioni   che   possono   contribuire   a   circoscrivere    gli
accertamenti. 
   3. Salvo successiva modifica mediante scambio di note diplomatiche
tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti  d'America,  le  richieste  di
assistenza, a norma del presente articolo, saranno trasmesse tramite: 
   a. Ministero della Giustizia Italiano 
   b. Per gli Stati Uniti d'America, in luogo  del  canale  descritto
all'articolo 2 (1) del presente Trattato l'attache' responsabile  per
l'Italia del: 
   i. U.S Dipartimento della Giustizia, Agenzia contro la Droga,  per
le rispettive competenze; 
   ii.  U.S  Dipartimento   per   la   Sicurezza   Interna,   Ufficio
dell'Immigrazione e delle Dogane, per le rispettive competenze; 
   iii. U.S Dipartimento della Giustizia, F.B.I., per  le  rispettive
competenze. 
   4. Le Parti Contraenti forniranno assistenza ai  sensi  di  questo
articolo con riguardo ad attivita' di terrorismo punibili secondo  le
leggi di entrambi i Paesi. Le Parti Contraenti forniranno,  altresi',
assistenza ai sensi di questo articolo con riguardo ad  attivita'  di
riciclaggio punibili secondo le leggi di  entrambi  i  Paesi,  ovvero
laddove l'attivita' e' punibile come  riciclaggio  secondo  la  legge
degli Stati Uniti e come reato presupposto al riciclaggio secondo  la
legge  italiana.  Le  Parti  Contraenti  forniranno  assistenza   con
riguardo ad altre attivita'  per  le  quali  sia  intervenuta  debita
notifica. 
   5. Lo Stato Richiesto rispondera' a richieste per la produzione di
dati inerenti conti o transazioni  individuati  in  applicazione  del
presente articolo attenendosi alle disposizioni di questo Trattato.