(Trattato - art. 18-ter)
                           ARTICOLO 18 ter 
                    Squadre investigative comuni 
 
   1. Le squadre investigative comuni possono  essere  costituite  ed
operare nei rispettivi territori della Repubblica  Italiana  e  degli
Stati Uniti, al fine di agevolare le indagini  o  azioni  penali  che
coinvolgono gli Stati Uniti d'America  e  uno  o  piu'  Stati  membri
dell'Unione Europea, ove ritenuto appropriato  sia  dalla  Repubblica
Italiana che dagli Stati Uniti. 
   2. Le procedure in base alle  quali  la  squadra  dovra'  operare,
quali composizione,  durata,  ubicazione,  organizzazione,  funzioni,
scopo e condizioni per la partecipazione dei membri della squadra  di
uno Stato alle attivita' investigative svolte nel  territorio  di  un
altro  Stato,  saranno  concordate  tra  le   autorita'   competenti,
responsabili  delle  indagini  o  dell'azione  penale,   cosi'   come
determinate dai rispettivi Stati interessati. 
   3.  Le  autorita'  competenti,  designate  dai  rispettivi   Stati
interessati, comunicano direttamente al fine di istituire  e  rendere
operativa la squadra in questione, salvo  che  nel  caso  in  cui  si
ritenga che  l'eccezionale  complessita',  l'ampia  portata  o  altre
circostanze del caso richiedano un maggior coordinamento centrale  in
merito ad alcuni o a tutti gli aspetti; a tal fine gli Stati  possono
concordare altri idonei canali di comunicazione. 
   4. Se la squadra investigativa comune ravvisa la necessita' che in
uno degli Stati che hanno costituito la squadra siano adottate misure
investigative, uno dei membri della squadra di detto Stato puo' farne
direttamente richiesta alle proprie autorita'  competenti  senza  che
gli altri  Stati  debbano  presentare  una  richiesta  di  assistenza
giudiziaria. I parametri giuridici necessari per ottenere  la  misura
in tale Stato sono quelli applicabili  alle  attivita'  investigative
condotte a livello nazionale.