(Trattato - art. 18-quater)
                         ARTICOLO 18 quater 
                   Collegamento in videoconferenza 
 
   1. L'impiego di  tecnologie  per  il  collegamento  video  tra  la
Repubblica Italiana e gli Stati Uniti  d'America  e'  consentito  per
l'assunzione della testimonianza in un procedimento, per il quale  e'
disponibile l'assistenza giudiziaria, di un testimone o di un  perito
che si trovi nello Stato Richiesto. Per quanto  non  specificatamente
previsto nel  presente  articolo,  le  modalita'  che  regolano  tali
procedure sono quelle altrimenti indicate nel presente Trattato. 
   2. Lo Stato Richiedente e Io Stato Richiesto si possono consultare
per favorire  la  soluzione  delle  eventuali  questioni  giuridiche,
tecniche o logistiche, connesse con l'esecuzione della richiesta. 
   3. Fatta salva la competenza giurisdizionale ai sensi della  legge
dello Stato Richiedente, la falsa testimonianza intenzionale o  altro
comportamento scorretto del testimone o  del  perito  nel  corso  del
collegamento in videoconferenza e'  punibile  nello  Stato  Richiesto
nello  stesso  modo  in  cui  sarebbe  punito   nell'ambito   di   un
procedimento nazionale. 
   4. Il presente articolo  lascia  impregiudicato  il  ricorso  agli
altri mezzi disponibili per ottenere  la  testimonianza  nello  Stato
Richiesto in virtu' del Trattato o della legge applicabile. 
   5. Lo Stato Richiesto puo' consentire l'impiego di  tecnologie  di
collegamento in videoconferenza per fini non menzionati al  paragrafo
1,  compreso  ai  fini  dell'identificazione  di  persone  o  cose  o
dell'assunzione di dichiarazioni nel corso dell'indagine.