(Trattato - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
                         Autorita' Centrale 
 
   1. Agli effetti del presente Trattato, qualsiasi richiesta  dovra'
essere inoltrata dalla Autorita' Centrale di ciascuna delle due Parti
Contraenti. Le autorita'  centrali  comunicheranno  direttamente  tra
loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato. 
   2. Per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il  Ministro
della Giustizia. Per gli Stati Uniti d'America  l'Autorita'  Centrale
e' l'Attorney General. 
   3. Le richieste di assistenza giudiziaria fatte dalle Autorita' ai
sensi del presente Trattato  e  le  comunicazioni  ad  esse  relative
possono essere inoltrate con mezzi di comunicazione rapida,  compresi
fax e posta elettronica, con riserva di successiva conferma  formale,
se lo Stato Richiesto la richiede. Lo Stato Richiesto puo' rispondere
alla richiesta con uno di tali mezzi di comunicazione rapida.