(Trattato - art. 20)
                             ARTICOLO 20 
                              Denuncia 
 
   Ciascuna delle Parti Contraenti  potra'  denunciare  in  qualsiasi
momento  il  presente  Trattato  mediante  notifica  all'altra  Parte
Contraente e il Trattato cessera' di essere in vigore sei  mesi  dopo
la data di ricevimento della notifica.