(Trattato - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
                     Esecuzione di una richiesta 
 
   1. L'Autorita' Centrale  dello  Stato  Richiesto  dovra'  eseguire
sollecitamente la richiesta  o,  se  del  caso,  dovra'  trasmetterla
all'autorita'  competente.  I  funzionari  competenti   dello   Stato
Richiesto faranno tutto  il  possibile  per  eseguire  la  richiesta.
L'autorita' giudiziaria dello Stato Richiesto  rilascera'  ordini  di
comparizione,  mandati  di  perquisizione  o  qualsiasi  altro   atto
necessario all'esecuzione della richiesta. 
   2. La richiesta sara' eseguita in conformita' con le  disposizioni
del presente Trattato e  con  le  leggi  dello  Stato  Richiesto.  Si
dovranno osservare le modalita' indicate nella richiesta, a meno  che
non siano vietate dalla legislazione dello Stato Richiesto.