ARTICOLO 4 Esecuzione di una richiesta 1. L'Autorita' Centrale dello Stato Richiesto dovra' eseguire sollecitamente la richiesta o, se del caso, dovra' trasmetterla all'autorita' competente. I funzionari competenti dello Stato Richiesto faranno tutto il possibile per eseguire la richiesta. L'autorita' giudiziaria dello Stato Richiesto rilascera' ordini di comparizione, mandati di perquisizione o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta. 2. La richiesta sara' eseguita in conformita' con le disposizioni del presente Trattato e con le leggi dello Stato Richiesto. Si dovranno osservare le modalita' indicate nella richiesta, a meno che non siano vietate dalla legislazione dello Stato Richiesto.