(Trattato - art. 5)
                             ARTICOLO 5 
                   Motivi ostativi all'esecuzione 
  1. Lo Stato Richiesto puo' negare assistenza nella misura in cui: 
a. la esecuzione della richiesta potrebbe pregiudicare la sicurezza o
     altro interesse pubblico essenziale dello Stato Richiesto; 
b. la richiesta si riferisce ad un reato di carattere  esclusivamente
militare o  ad  un  fatto  considerato  reato  politico  dallo  Stato
                            Richiesto; o 
c. la richiesta non sia conforme con  le  disposizioni  del  presente
                              Trattato. 
2. Lo  Stato  Richiesto,  prima  di  rifiutare  l'esecuzione  di  una
richiesta,  valutera'  se  l'assistenza  possa  essere   prestata   a
                       determinate condizioni. 
3.  Qualora  l'esecuzione  di  una  richiesta  interferisca  con  una
istruttoria  o  un  procedimento  in  corso  nello  Stato  Richiesto,
quest'ultimo  puo'  ritardarne  l'esecuzione  o   darvi   seguito   a
                       determinate condizioni. 
4. Lo  Stato  Richiesto  dovra'  immediatamente  informare  lo  Stato
Richiedente dei motivi che lo hanno indotto a rifiutare in tutto o in
   parte l'esecuzione di una richiesta o a ritardare l'assistenza.