(Trattato - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
Restituzione della documentazione relativa ad una richiesta eseguita 
1. Dopo l'esecuzione di una richiesta, lo Stato Richiesto  -  a  meno
che non sia stato convenuto diversamente  -  dovra'  restituire  allo
Stato  Richiedente  l'originale  della   richiesta   con   tutte   le
informazioni e le prove  ottenute,  indicando  il  luogo  e  la  data
                          dell'esecuzione. 
2. Per quanto possibile tutti i documenti e gli atti da  produrre  in
esecuzione  di  una  richiesta  dovranno  essere  completi  e   senza
alterazioni. A domanda dello Stato Richiedente,  lo  Stato  Richiesto
dovra' fare tutto il  possibile  per  fornire  documenti  e  atti  in
                             originale.