(Trattato - art. 7)
                             ARTICOLO 7 
                         Spese e traduzioni 
 
   Lo Stato Richiesto prestera' gratuitamente assistenza  allo  Stato
Richiedente ad eccezione: 
   a. delle  spese  di  traduzione  dei  documenti  allegati  ad  una
richiesta o da essa derivanti; 
   b. degli onorari dei consulenti privati indicati nella richiesta; 
   c. di tutte le spese relative al trasferimento  di  testimoni,  in
conformita' all'articolo 15; 
   d. di tutte le  spese  relative  al  trasferimento  dei  testimoni
detenuti, in conformita' all' articolo 16; 
   e. le  spese  correlate  con  l'istituzione  e  la  fornitura  del
servizio di video trasmissione conformemente all'Articolo 18  quater,
salvo diverso accordo tra lo Stato Richiesto e lo Stato  Richiedente;
altre spese che emergono nel corso  della  fornitura  di  assistenza,
comprese le spese correlate con il  viaggio  di  partecipanti  nello.
Stato Richiesto, sono sostenute secondo quanto previsto  dalle  altre
disposizioni del presente articolo.