(Trattato - art. 8)
                             ARTICOLO 8 
 
   Tutela del segreto e uso riservato delle prove e delle 
informazioni 
   1. Se necessario, lo Stato Richiesto potra' esigere che le prove e
le informazioni fornite o dalle stesse derivanti rimangano  riservate
in conformita' con le condizioni poste. Tuttavia esse potranno essere
utilizzate come prove in un pubblico procedimento. 
   2. Se ritenuto necessario, lo Stato Richiedente puo' chiedere  che
la domanda di assistenza, il suo contenuto e i documenti a sostegno e
la concessione dell'assistenza stessa, rimangano riservati. 
   3. Lo Stato Richiedente puo' utilizzare i  mezzi  di  prova  o  le
informazioni ottenuti dallo Stato Richiesto: 
   a. ai fini delle sue indagini e procedimenti penali; 
   b. per la prevenzione di una minaccia immediata e grave per la sua
sicurezza pubblica; 
   c. nei suoi procedimenti giudiziari non  penali  o  amministrativi
direttamente connessi con le indagini o i procedimenti: 
   i. menzionati alla lettera a) o 
   ii. per i quali e' stata prestata assistenza giudiziaria ai  sensi
dell'articolo 1 paragrafo 1 bis del presente Trattato; 
   d. per qualsiasi altra finalita' se le informazioni o i  mezzi  di
prova sono stati resi pubblici nel  quadro  dei  procedimenti  per  i
quali sono stati trasmessi, o in qualsiasi altra situazione di cui 
alle lettere (a), (b) e (c); e 
   e. per qualsiasi altra finalita', solo previa autorizzazione dello
Stato Richiesto. 
   4. a. Il presente articolo lascia impregiudicata la facolta' dello
Stato  Richiesto  di  imporre  condizioni   supplementari   in   casi
determinati, ai sensi del presente Trattato, laddove  l'inadempimento
di tali  condizioni  impedisca  il  soddisfacimento  della  specifica
'richiesta di assistenza.  Qualora  siano  state  imposte  condizioni
supplementari conformemente al presente paragrafo, lo Stato Richiesto
puo' esigere che lo Stato Richiedente fornisca precisazioni  sull'uso
dei mezzi di prova o delle informazioni. 
   b. Lo Stato Richiesto  non  puo'  imporre  restrizioni  generiche,
relativamente  alle  norme  giuridiche  dello  Stato  Richiedente  in
materia di trattamento dei dati personali, quale  condizione  di  cui
alla lettera a)  per  la  comunicazione  dei  mezzi  di  prova  o  di
informazioni. 
   5. Qualora lo Stato Richiesto, successivamente alla  comunicazione
allo  Stato  Richiedente,  venga  a  conoscenza  di  circostanze  che
potrebbero indurlo a prevedere una  condizione  supplementare  in  un
determinato caso, esso puo' consultarsi con lo Stato Richiedente  per
determinare in quale misura  i  mezzi  di  prova  e  le  informazioni
possano essere protetti.